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Decreto di omologa del concordato fallimentare è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Annullato l’avviso di liquidazione.

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Massima: “Il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 24

Sentenza del 21/11/2018 n. 5058 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 2515/22/16, depositata in data 15/03/2016, ha respinto il ricorso presentato dalla C.B. S.R.L. (in seguito società per brevità) avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2012/XXXXXXXXX/001, emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE IA di MILANO - UFFICIO TERRITORIALE di MILANO 1(TNL).

L'avviso summenzionato reca l'addebito di € 83.444,00 a titolo d'imposta di registro. Detto addebito è in relazione al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano per il concordato fallimentare proposto dalla ricorrente nell'ambito del fallimento F.E. S.r.l.. La proposta omologata dal Tribunale prevede la cessione dell'attivo patrimoniale pari ad € 2.446.629,00 e l'accollo del fabbisogno concordatario di € 2.781.454,00. In base al disposto ex art.21, d.P.R. 131/1986, l'Ufficio calcola l'importo dovuto sull'operazione più onerosa, poiché le due operazioni, considerate in atto, sono collegate da un vincolo necessario e, quindi, va applicata l'aliquota del 3 %, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986.

La ricorrente contesta l'atto impositivo, poiché il trasferimento dell'attivo fallimentare non è ancora avvenuto ed avverrebbe in una data futura, in esecuzione del concordato; inoltre la cessione è prevista per tre punti - vendita al dettaglio, il cui valore d'inventario è pari ad € 500.000,00; con riferimento alla circolare n. 27/2012, la ricorrente contesta l'applicazione dell'aliquota del 3%, mentre ritiene corretta l'aliquota dello 0,50 %, prevista per le cessioni pro - soluto degli effetti cambiari, stante la medesima modalità di accollo del fabbisogno concordatario. L'Ufficio costituitosi in giudizio, richiama il disposto ex art. 8, lettera a), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986 e conferma che l'omologa dell'atto produce effetti traslativi immediati; ritiene che la tassazione sia regolata dall'art. 21,d.P.R. 131/1986, in dipendenza della connessione necessaria del trasferimento dell'attivo patrimoniale con l'accollo del fabbisogno fallimentare; richiama la circolare 27/E/2012 e l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione e, per l'effetto, conferma l'unicità e l'inscindibilità delle due operazioni di accollo e di trasferimento dell'attivo in base al disposto ex art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986.

La Commissione adita respinge le doglianze della ricorrente;

- in data 21/10/2016 la società, rappresentata e difesa dal dott. A.C., ha presentato atto d'appello, ribadendo ed approfondendo gli assunti, in diritto e nel merito, esposti in primo grado di giudizio, contestando la Sentenza impugnata, chiedendone la riforma; spese processuali rifuse per ogni grado di giudizio;

- in data 09/12/2016 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Legale ha presentato controdeduzioni ed ha chiesto il rigetto dell'appello; spese processuali rifuse;

- in data 22/09/2017 la società ha presentato memorie, confermando le conclusioni rese nell'atto d'appello;

- la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonché della normativa ivi evidenziata, cui fa espresso e specifico riferimento ai fini del decidere nella presente sede d'appello, osserva quanto segue.

Effettivamente i primi Giudici non hanno tenuto in debito conto l'evoluzione giurisprudenziale relativa alla materia del contendere nel presente contenzioso, come stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione (Sentt. n. 19141/2010 e n. 19596/2015) e dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione staccata di Brescia - con Sentenza n. 2816/64/2014 del 21/06/2014, che attribuisce valenza meramente nominalistica all'atto di omologa del concordato con cessione di beni, in presenza o meno di assuntore, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Così pure in primo grado i Giudici hanno ignorato l'orientamento prevalente e consolidato relativamente agli effetti traslativi connessi all'omologa della proposta concordataria. La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata più volte, ribadendo che il decreto di omologa non produce effetti traslativi, dovendosi attendere gli atti di trasferimento posti in essere in esecuzione del piano, cioè in un momento successivo alla proposta concordataria.

Nella fattispecie l'attivo, oggetto di trasferimento, comprende unicamente la titolarità di esercizi commerciali al dettaglio, ancora gestiti in affitto d'azienda dalla F.E. S.r.l. e ciò prova la mancata realizzazione dell'effetto traslativo, formalmente e sostanzialmente. La base imponibile, tenuto conto della relazione dell'esperto ex art. 124, comma 3, L.F., è costituita dall'unico asset trasferendo ed è l'azienda F.E. S.r.l., per un valore pari ad € 570.000,00; quindi la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è comunque pari a detto importo, non ad € 2.446.629,00. Ancora, la liberazione dell'onere concordatario è avvenuta mediante la cessione pro-soluto di effetti cambiari, che scontano l'imposta di registro nella misura pari allo 0,50 % e non al 3 %.

Pertanto il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda; diversamente si realizzerebbe una duplicazione d'imposta, al momento dell'omologa ed al successivo trasferimento dell'attivo fallimentare, in sede di esecuzione del concordato; l'unico bene oggetto di futuro trasferimento è l'azienda F.E. S.r.l., il cui valore è pari ad € 570.000,00, che coincide con la base imponibile dell'imposta di registro, infine la liberazione dell'onere concordatario avviene in forma rateale, con la cessione pro-soluto degli effetti cambiari da assoggettare ad imposta di registro pari allo 0,50 %.

Ciò premesso e considerato, l'appello va accolto;

le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ufficio;

ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta;

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata Sentenza, annulla l'avviso di liquidazione e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 3.200,00 (tremiladuecento/00), per il primo grado, ed in € 4.000,00 (quattromila/00), per l'appello, per compenso, oltre agli oneri di legge.

Milano, 03/10/2017

 

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