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Massima: “Il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda”.