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Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

Estratto: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.(…) Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. (…). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari”.

MassimaSono detraibili come spese di pubblicità le spese di ospitalità per la stampa specializzata invitata ad eventi organizzati dal contribuente perché tendenti alla pubblicizzazione di prodotti dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie gli esborsi sopportati dalla società di moda evidenziano veri e propri costi funzionali del prodotto perché collegati a favore di coloro che provvedono alla diffusione mediatica dell'evento moda”.

Nel presente articolo analizziamo le difese sviluppate in un caso sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano, sin dall’udienza di sospensiva, ha annullato in via di autotutela l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento di 10.000,00 euro a titolo di spese di lite.

Procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso.

Estratto:premesso che questa tipologia di fondi, per natura e finalità cui sono destinati, può trovare sistemazione nella categoria generale dei fondi "per rischi e oneri", esposti nel passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (comprensivi di quelli per trattamento di quiescenza ed obblighi simili, tra cui si rinvengono appunto i "fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc., i fondi di indennità suppletiva di clientela, i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti" secondo la classificazione prevista nel principio contabile OIC 19), nella giurisprudenza di questa Corte vi è sempre maggiore consapevolezza che per essi la previsione, regolamentata, di condizioni al cui verificarsi segua la perdita del trattamento premiale differito alla cessazione del rapporto non esclude la deducibilità dei relativi accantonamenti secondo il principio di competenza (cfr. Cass., sent. n. 7340/2008 in riferimento ai cd. premi fedeltà; Cass., sent. n. 26534/2014 e ord. n. 19620/2018)”. 

Estratto: “il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono riprodotte né allegate, a corredo del motivo, le fatture in questione; (…) anche questo mezzo è inammissibile per il mancato soddisfacimento del requisito dell’autosufficienza, in assenza delle fatture”.

Estratto: “l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”.

Estratto: “L’avviso impugnato è stato emesso sul presupposto della mancata risposta al questionario in realtà non notificato, quindi, in assenza del presupposto per poter procedere all’accertamento per ricostruire legittimamente il reddito induttivamente ai sensi dell’art. 3, c2, lett.d-bis del DPR 600/73, tale atto deve essere annullato”.

Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

Estratto: “l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore”.