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Estratto: “premesso che, nella specie, tra l'ultimo "processo verbale giornaliero di verifica" presso gli uffici amministrativi della società contribuente (datato 14 novembre 2007) e la notifica dell'atto impositivo (in data 17 dicembre 2007) erano intercorsi meno dei sessanta giorni prescritti dall'art. 12, comma 7, L. 212/00, non rilevando, a tal fine, il successivo "rapporto investigativo", allegato all'avviso di accertamento - sia con riguardo all'Iva che con riguardo all'imposta diretta (Irpeg)- non trattandosi di accertamenti "a tavolino"- è evidente la violazione ex art. 12, comma 7, cit., del contraddittorio endoprocedimentale”.

Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.

Estratto: “La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme (…) In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.”

Estratto: “la sentenza ha espressamente dato conto del fatto che le peculiari caratteristiche della società contribuente giustificano la sussistenza del minor reddito prodotto rispetto alle previsioni dello studio di settore”.

Estratto: “Censura la sentenza impugnata per avere la CTR negato rilievo al contributo di € 35.000,00 versato dal suocero mediante bonifico bancario sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente fosse tenuta a dimostrare l'effettivo impiego della somma per il sostenimento delle spese nell'anno di imposta in considerazione. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione — fissato per l'odierna camera di consiglio — relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso relativo al suddetto anno di imposta. Il ricorso è fondato.”

Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertativa”.

Estratto: “Va al proposito ribadito che, componendo il contrasto summenzionato, le sezioni unite di questa Corte hanno statuito come «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.» (Cass. 11 maggio 2018 n. 11533)”.

Estratto: “lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal B., «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale”.

Estratto: “l'attività professionale veniva svolta con l'ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria e, quindi, con mansioni esecutive e attraverso la sostituzione di colleghi del ricorrente per i periodi di assenza” “il dipendente (che era una segretaria) percepiva una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive part time, mentre i compensi corrisposti a terzi, erano relativi a sostituzioni per malattia c/o ferie e costituivano la garanzia della continuità del servizio pubblico e in alcun modo erano rilevanti ai fini del presupposto impositivo (Cass. ord. n. 20088/16). Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso”.