Estratto: ”(...) sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo”.
Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della I. n. 37 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/10/2013; Cass. n. 26461 del 17/12/2014; Cass. n. 25249 del 07/12/2016)”.
Estratto: “La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la peculiarità dei beni ceduti (indumenti di lavoro indossati dal personale durante il servizio) escludeva la facoltà di esercitare la rivalsa con conseguente deducibilità dell'Iva; in particolare, trattandosi di indumenti indossati obbligatoriamente dal personale la società non aveva la facoltà di esercitare la rivalsa, non potendo far gravare sui dipendenti né il costo degli stessi né l'Iva, con ciò escludendosi l'applicazione dell'art. 99 t.u.i.r che, invece, presuppone la possibilità di esercitare la rivalsa”.
Estratto: “una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate: ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito" (Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410)”.
Estratto: “riguardo ai profili concernenti l'accertamento Irpef e Irap per l'anno 2006, vi è da osservare che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26461)”.
Estratto: “In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art.109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.”
Estratto: “Non è parimenti discusso l'effetto retroattivo della disciplina introdotta dalla legge 296 (Cass., n. 27613 del 2018; cass., n. 20635 del 2015). Deve quindi escludersi che nel caso in esame potesse ancora applicarsi la normativa previgente alla legge 296 e che la mancata evidenziazione in dichiarazione del costo ne comportasse l'indeducibilità”.
Estratto: “con riguardo al lavoro altrui impiegato nell'esercizio dell'attività di medico convenzionato con il SSN, a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (Cass., 06/10/2016, n. 20088, 03/10/2019, n. 24702); a proposito dell'utilizzo di prestazioni infermieristiche, si è altresì escluso che rilevi, quale elemento costitutivo del requisito dell'autonoma organizzazione, il ricorso a un cosiddetto "assistente di sedia", ossia un infermiere generico assunto part-time, che percepisca una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive nell'ambito medico (Cass., 17/05/2018, n. 12084); questa Corte ha infine affermato che non integra il requisito dell'autonoma organizzazione l'impiego di una segretaria o di un segretario”.
Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.
Estratto: “i costi sostenuti dalla Banca per il pagamento di somme, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto di credito nell'espletamento dei servizi finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all'esercizio dell'impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 d.p.r. 917/1986". "I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo del diritto di superficie per 72 anni di un immobile da parte di una banca, nel caso di pagamento differito, sono deducibili”.