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Estratto: “omessa motivazione in merito alla circostanza che la ricorrente aveva subito un aumento dei costi di costruzione degli immobili Il motivo è fondato. Anche sotto questo aspetto la motivazione non appare sufficiente, perchè si limita a confermare l'operato dell'ufficio affermando che i prezzi di vendita erano non giustificati. A fronte di quanto dedotto dal contribuente, consistente in rilievi su aspetti specifici, la motivazione della CTR è rimasta su un piano eccessivamente generico”.

Estratto: “la sentenza impugnata, nel dare atto che le risultanze del bilancio tenevano conto delle somme erogate dai soci e facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all'operazione (e non di sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 D.P.R. n. 917/86) ha correttamente interpretato la normativa applicabile”.

Estratto: “La formazione, infatti, del giudicato esterno circa l'insussistenza della qualità di eredi del sig. G.I. delle odierne parti private, priva, infatti, di ogni supporto logico e normativo l'avviso di accertamento dalle stesse impugnato, basato sul presupposto - travolto dall'anzidetta statuizione giudiziale - che i signori E.R. e R.I. potessero essere ritenuti obbligati quali eredi”.

Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.

Estratto: “le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo”.

Estratto: “La valutazione sulla eccessiva sproporzione rispetto alle condizioni di mercato del canone di locazione offerto per la stipula del contratto costituisce una questione di fatto che deve essere risolta in sede di merito perché deve prendere in considerazione le condizioni e il pregio dell'immobile, la sua collocazione, i prezzi normalmente praticati nella zona, in linea con i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, per la valutazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con la esclusione della natura straordinaria delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile la stipula del contratto di locazione, non potendosi certamente pretendere che il contribuente agisca in perdita per evitare l'applicazione dell'art. 30, legge n. 724 del 1994 ”.

Estratto: “Il primo motivo è inammissibile, dovendosi effettivamente rilevare come l'individuazione dell'oggetto del concorso a premi fossero i beni ritirati infine dal cliente e non i buoni ad esso rilasciati - ciò che avrebbe invece comportato la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione se fosse stato considerato oggetto della cessione il credito in denaro incorporato nei buoni sconto consegnati ai clienti”.

Estratto: “questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il "minimo indispensabile" all'esercizio dell'attività”.

Estratto: “possono enunciarsi i seguenti principi di diritto: a) la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus; b) la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; c) nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile; d) il potere generale dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell'operazione economica sottesa trova un limite nell'indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove -nell'esercizio di discrezionalità politica che non trascende i limiti costituzionali di cui all'art. 3 e 53 della Carta- ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale”.

Estratto: “in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015). Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati”.