Estratto: “Alla luce dei principi richiamati, appare evidente, che la decisione del giudice di secondo grado non risulta contrastante rispetto all'orientamento dianzi richiamato di questa Corte; atteso che ha ritenuto che, la contribuente non fosse tenuta al pagamento dell'IRAP, per essersi avvalsa, nell'espletamento della propria attività professionale di una segretaria, peraltro, in regime di attività lavorativa part-time”.
Estratto: “per quanto riguarda l'aspetto, anch'esso oggetto della materia del contendere, dell'entità dei compensi corrisposti dal medico a suoi colleghi, è stato escluso che costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'IRAP, le spese per compensi a terzi, ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo”.
Estratto: “Secondo la Corte, «lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore», il cui apporto, «mediato o generico», all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.