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Accertamento analitico-induttivo a carico a carico della società operante nella vendita di immobili. È necessario esaminare le circostanze indicate dal contribuente a giustificazione dei prezzi praticati. Ricorso accolto.

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Estratto: “omessa motivazione in merito alla circostanza che la ricorrente aveva subito un aumento dei costi di costruzione degli immobili Il motivo è fondato. Anche sotto questo aspetto la motivazione non appare sufficiente, perchè si limita a confermare l'operato dell'ufficio affermando che i prezzi di vendita erano non giustificati. A fronte di quanto dedotto dal contribuente, consistente in rilievi su aspetti specifici, la motivazione della CTR è rimasta su un piano eccessivamente generico”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 6113 dell’1 marzo 2019

RITENUTO CHE

La società E. srl, esercente l'attività di compravendita di immobili, impugnava l'avviso con cui, in relazione all'anno 2003, l'ufficio accertava, ai sensi dell'art. 39 comma 1 dpr 600 del 1973, maggiori redditi da mancata contabilizzazione di ricavi, ritenendo inattendibili le scritture contabili. La CTP di Bergamo rigettava il ricorso, confermando l'accertamento, e la CTR della Lombardia respingeva l'appello del contribuente, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento analitico induttivo anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, l'avviso di accertamento correttamente motivato, anche se per relationem, anche considerato che il processo verbale cui esso si rifaceva era stato a conoscenza del contribuente, e ritenendo corretta la metodologia di calcolo dei maggiori ricavi, con riferimenti all'utilizzo dei valori OMI. Contro quest'ultima sentenza ricorre il contribuente sulla base di quattro motivi. Resiste l'ufficio con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione dell'art. 7 legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), avendo la CTR errato nel ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento sulla base del solo riferimento al processo verbale di constatazione, perchè non solo il primo, ma anche quest'ultimo non conteneva alcuna motivazione, ma solo calcoli, come eccepito nelle fasi precedenti del giudizio Va rilevata, innanzi tutto, la imprecisa formulazione del motivo, che non reca neppure l'indicazione della norma ai sensi della quale esso è proposto, ed in particolare l'art. 360 n. 3 o n. 5. Se, come si dovrebbe ritenere in base alla sua formulazione letterale, esso è dedotto ai sensi del n. 3, l'interpretazione della norma fornita dalla CTR non è scorretta laddove essa ha affermato la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento per relationem, laddove la stessa permette comunque al contribuente di conoscere l'oggetto della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, dato che non è necessariamente incompatibile con la prospettazione del contribuente, secondo cui entrambi gli atti contenevano più calcoli che espressioni verbali. Peraltro, lo stesso appare infondato anche se dedotto ai sensi del n. 5, atteso che la motivazione appare sufficiente. Né, ipotesi che si prende in considerazione per mera completezza di analisi, è stato invocato, né in rubrica né nel contenuto, il vizio di cui all'art. 360 n. 4, sotto il profilo della motivazione apparente, qualora si ipotizzasse che il processo verbale di constatazione non conteneva una reale motivazione. Il motivo è, quindi, infondato perchè il principio espresso dalla CTR è corretto e la motivazione esaustiva; se, poi, lo stesso intende condurre ad un nuovo sindacato sul contenuto in concreto degli atti rilevanti, questa è, però, questione di fatto, non ammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 7 legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), avendo la CTR errato nel ritenere assolto il contraddittorio sulla base della asserita conoscenza da parte del contribuente del contenuto del processo verbale di constatazione, quando la legge richiede che esso, se richiamato nell'avviso di accertamento, debba essere allegato. Il motivo è infondato. Posto che nella specie non è contestato che il contribuente avesse avuto conoscenza del contenuto del processo verbale, questa Corte, occupandosi di tale questione, ha affermato che: In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione). (Sez. V, n. 407 del 2015, Rv. 634243) Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 54 comma 2 n. 3 dpr 633 del 1972; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione concernete l'illegittimità dell'adozione del procedimento induttivo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione della sopravvenienza passiva di euro 68.603,15; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa la contabilizzazione delle rimanenze. Il motivo è fondato nei termini che seguono. La CTR ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo (ed, in particolare, la inattendibilità delle scritture). Non si è pronunciata, però, in maniera sufficiente sul motivo per cui ha ritenuto legittimo il recupero delle rimanenze, atteso che nulla di specifico si ritrova nella sentenza sul punto, e non può considerarsi tale un generico riferimento alla antieconomicità delle operazioni sulla base del conteggio effettuato, senza fornire ulteriori dettagli. Sotto questo profilo, quindi, il ricorso deve essere accolto. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione circa i margini di ricarico applicati dalla ricorrente; omessa motivazione in merito alla circostanza che la ricorrente aveva subito un aumento dei costi di costruzione degli immobili Il motivo è fondato. Anche sotto questo aspetto la motivazione non appare sufficiente, perchè si limita a confermare l'operato dell'ufficio affermando che i prezzi di vendita erano non giustificati. A fronte di quanto dedotto dal contribuente, consistente in rilievi su aspetti specifici, la motivazione della CTR è rimasta su un piano eccessivamente generico. E' principio affermato da questa Corte (Sez. VI-5, n. 15964 del 2016) quello per cui ai fini della sufficienza della motivazione non basta che il giudice si limiti ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della motivazione stessa (in senso analogo, sez. V, n. 1236 del 2006). Il contribuente, infatti, aveva dedotto di avere indicato fin dal primo grado che i prezzi erano lievitati a seguito di una controversia con un appaltatore, ed egli non aveva potuto "scaricare" il maggior costo sugli acquirenti perchè i preliminari erano già conclusi. Su questo, la CTR non si è pronunciata.

Vanno, in conclusione, accolti il terzo e quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla CTR della Lombardia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Devono, invece, essere respinti il primo e secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio del procedimento alla CTR della Lombardia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Rigetta il primo e secondo motivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018.

 

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