Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".
Estratto: “la Commissione regionale, nell'escludere l'applicabilità della menzionata disposizione a causa della mancanza di una valida notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, dunque, per assenza di un accertamento definitivo sulla sussistenza della pretesa erariale, ha fatto corretta applicazione dei (...) principi di diritto, evidenziando il difetto del presupposto rappresentato dalla previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati a carico della società”.
Quali sono gli effetti della cancellazione della società sui debiti fiscali? 3 cose da sapere
Estratto: “ove anche si ammetta (in via d'ipotesi) il carattere simulato della dismissione delle quote sociali da parte del ricorrente, tale (apparente) condotta non avrebbe alcun riflesso sul piano della responsabilità del socio per le obbligazioni della società, in ragione del fatto che, nelle società di capitali (e la disposizione di riferimento per le Srl è l'art. 2462, cod. civ.) «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.». Tanto è sufficiente al fine di ritenere fondato il primo motivo, nonché la prima censura del terzo motivo (quella per la quale, appunto, nelle società di capitali, delle obbligazioni sociali risponde la società e non il socio)”.
Massima: “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Estratto: “La formazione, infatti, del giudicato esterno circa l'insussistenza della qualità di eredi del sig. G.I. delle odierne parti private, priva, infatti, di ogni supporto logico e normativo l'avviso di accertamento dalle stesse impugnato, basato sul presupposto - travolto dall'anzidetta statuizione giudiziale - che i signori E.R. e R.I. potessero essere ritenuti obbligati quali eredi”.
Estratto: “spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità”.
Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.