Estratto: “La "previsione", per il caso di omesso o ritardato versamento dei canoni della locazione, oggetto del contendere, sancita nell'art. 9, del pagamento di un interesse legale di mora, non integra una clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale, anche se l'adempimento o l'inadempimento cui è connessa sono eventi, non esterni, ma intrinseci alla causa del contratto, e non essendo frutto di una ulteriore e particolare volontà pattizia andatasi ad aggiungere, per volontà discrezionale delle parti, ad una regolamentazione contrattuale già di per sé compiuta e autosufficiente”.
Estratto: “l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, escludendosi solo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa (giudizio qualitativo oggettivo) - (Cass. n. 450/2018); 7. nel caso che occupa la sentenza impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, atteso che il giudice di secondo grado, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione, l'accertamento della inerenza dei costi desumibile dalla circostanza che la giustificazione del costo dedotto trovava fondamento nella positiva verifica della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto, ovvero di un collegamento funzionale tra oggetto ed attività d'impresa”.
Estratto: “La valutazione sulla eccessiva sproporzione rispetto alle condizioni di mercato del canone di locazione offerto per la stipula del contratto costituisce una questione di fatto che deve essere risolta in sede di merito perché deve prendere in considerazione le condizioni e il pregio dell'immobile, la sua collocazione, i prezzi normalmente praticati nella zona, in linea con i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, per la valutazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con la esclusione della natura straordinaria delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile la stipula del contratto di locazione, non potendosi certamente pretendere che il contribuente agisca in perdita per evitare l'applicazione dell'art. 30, legge n. 724 del 1994 ”.
Estratto: “che il motivo, laddove lamenta la violazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 cit., escludendo che possa esservi stata inerenza «in considerazione del fatto che trattasi di immobile detenuto in locazione e dunque di proprietà di terzi», è anche infondato; 4.3. che, difatti, deve ritenersi superato l'anteriore orientamento che, anche sulla scorta della lettura dell'art. 102, comma 6, TUIR, che disciplina l'ammortamento delle spese incrementative del costo di acquisto, giungeva alla conclusione che solo il proprietario dell'immobile che avesse sostenuto il ridetto costo di acquisto poteva procedere all'ammortamento in discussione (v. p. es. Cass. sez. trib. n. 1834 del 2010, proprio sulla specifica questione dell'ammortamento di costi di manutenzione di immobile strumentale in locazione”.