Estratto: “Censura la sentenza impugnata per avere la CTR negato rilievo al contributo di € 35.000,00 versato dal suocero mediante bonifico bancario sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente fosse tenuta a dimostrare l'effettivo impiego della somma per il sostenimento delle spese nell'anno di imposta in considerazione. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione — fissato per l'odierna camera di consiglio — relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso relativo al suddetto anno di imposta. Il ricorso è fondato.”
Estratto: “i giudici di appello, dopo avere affermato che il contribuente aveva prodotto documentazione a giustificazione delle modalità con cui era venuto in possesso delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per avere fatto espresso riferimento ad un atto di liberalità ad opera del padre G.P. ed avere allegato copia degli assegni circolari emessi da quest'ultimo in favore dei venditori e della Banca anche ai fini della cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, non hanno adeguatamente valutato la idoneità degli elementi offerti dal contribuente e non hanno, in particolare, spiegato le ragioni per cui la donazione non risulterebbe idoneamente documentata, né i motivi per cui la dedotta liberalità non sarebbe sufficiente a superare gli elementi presuntivi su cui si fondano gli avvisi impugnati, considerato che le circostanze addotte dal contribuente non appaiono generiche, ma supportate da riscontro documentale, e non si discostano dall'obiettivo dimostrativo richiesto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973”.