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Corte di Cassazione, Sez. 5
Sentenza n. 2845 del 31 gennaio 2019
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato la legittimità dell'accertamento del reddito operato nei confronti di G. con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, in relazione agli anni d'imposta 2003 e 2004, avendo l'Ufficio rilevato che nei periodi in contestazione il contribuente aveva dichiarato redditi incongruenti rispetto all'esborso finanziario sostenuto nel 2006 per l'acquisto di un immobile del valore di euro 500.000,00. A fondamento della decisione i giudici di appello hanno osservato che il contribuente aveva dichiarato un reddito di euro 14.472,00 e non aveva sufficientemente dimostrato la provenienza delle somme occorrenti all'esborso per l'acquisto dell'immobile, considerato che, sebbene avesse provato che l'incremento patrimoniale era stato possibile grazie al pagamento diretto del corrispettivo da parte del padre G. - il quale aveva emesso assegni circolari dell'importo corrispondente al valore dell'immobile - non aveva offerto prova, pur avendo diretta disponibilità del conto, della provenienza delle somme, né della donazione ottenuta; hanno poi aggiunto che il coniuge del contribuente, in regime di separazione dei beni, sebbene gestisse una attività commerciale (farmacia), aveva dichiarato redditi nel periodo in contestazione non sufficienti a dimostrare di avere potuto accumulare capitali necessari a consentire l'esborso necessario per l'acquisto del bene immobile.
Avverso tale decisione G.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 n. 4 e ss. del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod proc. civ., per avere la Commissione regionale ritenuto legittimo l'accertamento sintetico, non tenendo conto che egli aveva la disponibilità, unitamente alla moglie che ne era comproprietaria al 50%, solo di parte dell'immobile sito in XXX, via XXX n. XXX, adibito a residenza familiare, e che l'autovettura a lui intestata era stata immatricolata nel 1989 e non nel 1999, con la conseguenza che il suo valore era sicuramente inferiore a quello determinato dall'Ufficio; aggiunge che l'accertamento dell'Amministrazione è viziato, poiché non ha preso in considerazione i redditi dell'intero nucleo familiare, ed in particolare quelli del coniuge, T., comproprietaria dell'abitazione familiare e titolare dell'azienda "Farmacia XXX", risultanti dai modelli unici e dai bilanci prodotti nel giudizio di merito.
2. Con il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi e controversi. Precisando che l'Agenzia delle Entrate, negli accertamenti impugnati, aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo netto, per gli anni d'imposta 2003 e 2004, non solo in base agli indici e coefficienti presuntivi, ma anche in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ossia in relazione all'acquisto, nel 2006, dell'immobile sito in XXX, via XXX, evidenzia che in realtà tale incremento patrimoniale non poteva essere considerato "indice di capacità contributiva", in quanto era stato possibile solo grazie alle elargizione del corrispettivo da parte del padre, G.P., come era stato documentato mediante la produzione dei certificati del credito del Tesoro, degli assegni circolari e dell'estratto del conto corrente intestato esclusivamente a G.P., trattandosi di documentazione idonea a dimostrare la provenienza non reddituale, e non fiscalmente rilevante, delle somme impiegate nella compravendita dell'immobile. Si duole, quindi, del fatto che, pur avendo giustificato il maggior reddito contestato dall'Ufficio facendo riferimento alle liberalità provenienti dai componenti il suo nucleo familiare, la Commissione regionale non aveva adeguatamente motivato in merito alla prova documentale fornita a dimostrazione del pagamento del prezzo dell'immobile acquistato, ma si era limitata ad affermare apoditticamente che egli aveva la piena disponibilità del conto corrente intestato al padre e che non era titolare di altro conto corrente personale, nonostante si evincesse dalla documentazione prodotta in giudizio che le somme accreditate sul conto corrente del padre derivavano da disinvestimenti di titoli, da fondi di gestione e da proventi ricavati da altra compravendita immobiliare, intervenuta nello stesso anno 2006.
3. Il secondo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del primo motivo.
4. Occorre preliminarmente ribadire che la norma di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, legittima la presunzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e in ragione della "spesa per incrementi patrimoniali", la quale si presume sostenuta "salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti". In presenza di tale presupposto, che nel caso di specie è stato identificato nell'esborso dell'importo di euro 500.000,00 per l'acquisto di un immobile, la norma non esige ulteriore onere a carico dell'Amministrazione, ma pone a carico del contribuente l'onere di offrire la prova contraria che, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato art. 38, deve essere riferita al fatto che "il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte" (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli: Cass. n. 5365 del 7/3/2014), con la ulteriore precisazione che "l'entità dei redditi e la durata de/loro possesso devono risultare da idonea documentazione" (Cass. 8995 del 18/4/2014; Cass. n. 25104 del 26/11/2014). La norma non chiede, pertanto, soltanto la mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte), ma anche la prova della "entità di tali redditi e la durata de/loro possesso". Come chiarito da questa Corte (Cass. 14885 del 16/7/2015), pur non prevedendosi espressamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da "idonea documentazione") della "entità" di tali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. Nella specifica ipotesi di liberalità, inoltre, questa Corte ha statuito che "nell'ambito dell'accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l'incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto" (Cass. n. 24597 del 3/12/2010; n. 6397 del 19/3/2014).
5. La sentenza impugnata, a fronte del compendio documentale offerto dal contribuente (assegni circolari emessi dal padre del ricorrente ed estratto del conto corrente intestato esclusivamente al padre del ricorrente), si è limitata ad affermare che: a) "il contribuente in sede di presentazione di documentazione ha allegato copia dell'estratto di c/c, certamente intestato al padre, ma del quale lui stesso ne aveva la disponibilità e, quindi, poter effettuare liberamente operazioni di incasso e pagamento" b) il contribuente non aveva dimostrato di essere titolare di altro conto corrente personale c) nel mese di acquisto dell'immobile sul conto corrente intestato al padre del ricorrente erano stati effettuati diversi versamenti per un importo complessivo di circa euro 850.000,00; da tali premesse ha tratto poi la conseguenza che, avendo il contribuente la sola disponibilità del conto corrente intestato al padre, egli avrebbe dovuto fornire prova delle operazioni sullo stesso effettuate e che, in ogni caso, le copie degli assegni circolari prodotti a dimostrazione della dedotta donazione indiretta non erano di per sé sufficienti a giustificare l'esborso finanziario, "non risultando certa né la provenienza delle somme né della donazione ottenuta". La motivazione posta a sostegno della decisione risulta insufficiente, in quanto i giudici di appello, dopo avere affermato che il contribuente aveva prodotto documentazione a giustificazione delle modalità con cui era venuto in possesso delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per avere fatto espresso riferimento ad un atto di liberalità ad opera del padre G.P. ed avere allegato copia degli assegni circolari emessi da quest'ultimo in favore dei venditori e della Banca anche ai fini della cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, non hanno adeguatamente valutato la idoneità degli elementi offerti dal contribuente e non hanno, in particolare, spiegato le ragioni per cui la donazione non risulterebbe idoneamente documentata, né i motivi per cui la dedotta liberalità non sarebbe sufficiente a superare gli elementi presuntivi su cui si fondano gli avvisi impugnati, considerato che le circostanze addotte dal contribuente non appaiono generiche, ma supportate da riscontro documentale, e non si discostano dall'obiettivo dimostrativo richiesto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973.
6. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito affinchè provveda, adeguandosi ai principi sopra richiamati, al riesame della vicenda processuale ed a regolare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio il 15 ottobre 2018
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