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Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 3322 del 05 febbraio 2019
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate non ha spiccato difese scritte, il ricorrente impugna la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Lecce, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente agli anni 2008-2011. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 2 comma 1 e 3 lett. c) del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione, benché nel corso delle prenesse fasi di merito emergesse che l'attività professionale veniva svolta con l'ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria e, quindi, con mansioni esecutive e attraverso la sostituzione di colleghi del ricorrente per i periodi di assenza. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione degli arti. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello avrebbero omesso di verificare se le prestazioni del dipendente o dei terzi, oggetto dei compensi rilevati, avessero o meno il carattere della occasionalità e della continuatività, e se superassero o meno la soglia fissata dalla S.C.
I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono manifestamente fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un, n, 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n, 889/17). Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto, il dipendente (che era una segretaria) percepiva una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive part time, mentre i compensi corrisposti a terzi, erano relativi a sostituzioni per malattia c/o ferie e costituivano la garanzia della continuità del servizio pubblico e in alcun modo erano rilevanti ai fini del presupposto impositivo (Cass. ord. n. 20088/16). Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica a pagare a S. le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di C 2.300,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 7.11.2018.
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