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Noto presentatore televisivo ottiene l’annullamento della cartella emessa per presunta IRAP non versata. In realtà l’IRAP non era dovuta. Infatti, la circostanza che pagasse l’agente non significa vi fosse autonoma organizzazione

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Estratto: “lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal B., «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 3042 del 31 gennaio 2019

Ragioni della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del di. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue: Con sentenza n. 8979/9/2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto dal sig. B. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per IRAP per l'anno 2009. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'intimato non ha svolto difese.

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446/1997 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che i compensi elevati corrisposti dal contribuente per lavoro altrui, segnatamente all'agente di spettacolo per Euro 116.700,00, per l'anno in oggetto, non indicherebbero l'esistenza dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha, in tema di IRAP, più volte ribadìto il principio secondo cui «lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal B., «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale» (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6- 5, ord. 16 maggio 2018, n. 12027; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15443; Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2016, n. 23908).

1.2. In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame.

1.3. La decisione impugnata risulta avere fatto quindi corretta applicazione dei principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso va pertanto rigettato.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese.

3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2018

 

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