Estratto: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare”.
Estratto: “Le argomentazioni della CTR si traducono quindi nella sostanziale omissione della valutazione della documentazione in questione e, quindi, nell'omesso esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale, che essa era destinata a dimostrare, a discarico del ragionamento presuntivo utilizzato dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento induttivo (cfr. Cass., 06/07/2018, n. 17720), ovvero l'effettiva dimensione dell'attività svolta dal contribuente, nell'anno d'imposta in questione, quanto meno nella regione in cui ha sede la sua ditta”.
Estratto: “riguardo al rilievo da attribuire alle disponibilità finanziaria derivanti da successione ereditaria - sulla base delle quali la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito adeguata prova contraria rispetto alla presunzione riveniente dal redditometro. Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità”.
Estratto: “La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme (…) In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.”