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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 4376 del 14 febbraio 2019
RITENUTO CHE
La contribuente A. ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia in cui, in accoglimento dell'appello dell'ufficio, veniva confermato l'accertamento nei suoi confronti, condotto con metodo sintetico, in riferimento all'anno di imposta 2005. Si costituisce l'ufficio con controricorso. In data 7.5.2015 la contribuente ha depositato memoria e in data 20.4.2016 procura alle liti con la nomina di nuovo difensore.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600 del 1973 nella formulazione all'epoca applicabile, e che inequivocabilmente limitava la prova contraria alla dimostrazione del sostenimento dei costi con redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Pur avendo dato la contribuente prova della disponibilità di ingenti redditi, sia in capo al marito sia per una eredità ricevuta, la CTR avrebbe errato pretendendo la prova che le spese per incrementi patrimoniali siano state specificamente sostenute con tali disponibilità economiche.
Con il secondo motivo deduce vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa motivazione o motivazione apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l'idoneità della documentazione prodotta ad assolvere l'onere della prova contraria rispetto agli accertamenti finanziari. La CTR avrebbe infatti motivato in maniera insufficiente sulla rilevanza della documentazione prodotta dalla contribuente come prova contraria. L'ufficio, tra l'altro, eccepisce l'inammissibilità del primo motivo perché tendente ad un riesame delle circostanze di fatto. L'eccezione è infondata, atteso che il motivo non ha ad oggetto circostanze di fatto, ma l'interpretazione data dalla CTR al contenuto della norma che viene in rilievo nel caso di specie, e cioè quale debba essere il livello di onere probatorio che il contribuente deve adempiere per dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Il primo motivo è fondato. La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme che, per ammontare e periodo in cui sono state conseguite, rendano verosimile che le spese sono state effettuate con quei redditi. In tal senso, ancora di recente, Sez. VI - 5, ord. n. 7757 del 2018 (Rv. 647719 - 01), secondo cui In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. Sul tema, infatti, si è registrato un progressivo spostamento della giurisprudenza dalle due posizioni più estreme, - e cioè quella che considerava necessaria la prova specifica del compimento delle spese con i redditi esenti (Sez. V, n. 6813 del 2009 (Rv. 607355 - 01), Sez. VI - 5, ord. n. 2010 del 2014 (Rv. 629020 - 01), Sez. V, n. 3111 del 2014 (Rv. 629394 - 01), e quella, opposta, che considerava sufficiente la mera dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenta alla fonte, senza richiedere alcuna prova del nesso con la spesa (Sez. V, n. 6396 del 2014 (Rv. 629883 - 01) -, ad una posizione mediana, secondo cui la norma in questione chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
Questo orientamento è divenuto quello prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, essendone espressione, tra le altre, in primo luogo, sez. V, n. 25104 del 2014 (Rv. 633514 - 01), e, successivamente, sez. V, n. 1510 del 2017 (Rv. 646904 - 01), Sez. VI - 5, ord. n. 14885 del 2015 (Rv. 636055 - 01), oltre alla più recente Sez. VI - 5, ord. n. 7757 del 2018 sopra citata, e sez. VI-5, n. 2761 del 2018, Sez. VI-5, n. 10452 del 2018. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la contribuente non ha provato la "corrispondenza tra gli investimenti effettuati (le spese) nel 2005 e le disponibilità finanziarie sopra indicate"; in altri termini, sembra avere preteso la prova che le spese fossero state sostenute coi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La stessa sembra, quindi, porsi in effetti sulla linea più rigorosa, che però, come visto sopra, è superata dalla giurisprudenza prevalente e più recente, secondo la quale non è necessario per il contribuente provare la corrispondenza tra la spesa ed il reddito, ma la disponibilità del reddito con una modalità tale (per collocazione temporale, per importo) che lo renda compatibile con la spesa. Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto, con assorbimento del secondo, che riguarda una questione che si pone come logicamente subordinata a quella del primo motivo. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia perché riesamini la situazione di fatto alla luce del principio sopra esposto, nonché per la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2018.
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