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Confermata la sentenza che annulla l’avviso avendo considerato i singoli elementi che giustificavano un margine ridotto nella vendite di villette e una vendita sottocosto. Nullità dell’atto confermata in Cassazione.

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Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 1966 del 24 gennaio 2019

Rilevato che:

- Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche; (in seguito, CTR), veniva accolto l'appello proposto dalla E. S.R.L. (in seguito, la contribuente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (in seguito, CTP) n. 121/03/2009, a sua volta avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l'anno di imposta 2003;

- La Commissione rigettava le doglianze della contribuente relative al procedimento, in particolare la dedotta nullità dell'accertamento perché l'avviso era stato emesso prima dei 60 giorni previsti per il contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'art.12 comma 7 dello Statuto contribuente, ma accoglieva l'impugnazione nel merito, non ritenendo attendibile la stima di anti-economicità delle operazioni contestate, tra l'altro, alla luce dei valori OMI presi come riferimento dall'Agenzia;

- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato ad un unico motivo, e la contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo;

- Il sostituto Procuratore Generale, Federico Sorrentino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Considerato che:

- Preliminarmente, la contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art.360 bis c.p.c., per porsi il ricorso per Cassazione dell'Agenzia in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, attraverso la riproposizione pedissequa delle ragioni dell'accertamento e di quanto già esplicitato in appello;

-L'eccezione è infondata. Va premesso che il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. 14 maggio 2018 n.11603). Inoltre, è stato autorevolmente statuito che, proprio perché il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n.25332);

-Orbene, nel caso di specie è certo vero che l'Agenzia propone un unico motivo di ricorso, con cui censura "l'insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 c.p.c." e, nel farlo, ripropone integralmente la motivazione della CTR ("i motivi di appello (...) ne deriva che l'atto di accertamento va annullato"), afferma la mancata considerazione da parte della CTR della ricostruzione effettuata dall'Ufficio e ripropone le proprie difese spiegate nel processo di appello; di tanto in tanto inoltre, ad es. a pag.9 del ricorso, fa riferimento alla sentenza impugnata: "Il Collegio in maniera errata sostiene che il calcolo dei valori presunti di vendita operato dall'Ufficio non sia supportato da elementi convincenti", per poi riprendere il riferimento alle difese spiegate in appello, al punto che l'Agenzia afferma, ad es. a pag.10 che "destituita di fondamento è anche l'eccezione sollevata (...)", pur essendo ella stessa ricorrente; -Tuttavia, dalla lettura complessiva del mezzo si comprende agevolmente che l'Agenzia si duole del fatto che lo scostamento dai valori OMI sarebbe suffragato da una serie di altri elementi di prova non considerati dalla CTR, e il motivo è sufficientemente specifico per consentire un sindacato di legittimità, il quale non è un terzo grado di merito, sull'iter logico della motivazione resa dalla CTR sull'esame documentale operato dai verbalizzanti sulle cessioni immobiliari di civile abitazione facenti parte dei complessi immobiliari di XXX (XXX) c.da XXX e XXX, oltre che sulla cessione di un terreno sito in XXX c.da XXX; -Nondimeno, il mezzo non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Quanto alla ripresa circa agli immobili di civile abitazione, la censura è infondata. La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR;

-Da ultimo, la parte del motivo che censura l'insufficiente motivazione circa la ripresa per la vendita del terreno - con cui l'Ufficio ha rettificato leggermente il prezzo di compravendita del terreno da € 51.645,69 a € 63.827,04 - difetta di autosufficienza, in quanto non viene riprodotta la compravendita di riferimento - neppure nel suo contenuto essenziale - e asseritamente rilevante ai fini della comparazione, e ciò non permette neppure di valutare se il terreno comparato abbia effettivamente caratteristiche similari a quello oggetto di accertamento e se dunque la CTR abbia errato a non tenerne conto;

-L'inammissibilità del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale, da qualificarsi come condizionato in quanto non verte sull'unico capo della sentenza d'appello di soccombenza per la contribuente, quello sulle spese di lite; ciò rende superfluo scrutinare anche le ulteriori deduzioni di inammissibilità, come l'assenza di indicazione dei documenti ed atti su cui il ricorso si fonda, sul quale si appuntano le conclusioni della Procura Generale, per violazione dell'art.366 primo comma n.6 cod. proc. civ., in applicazione della sentenza di questa Corte 6 ottobre 2017 n. 23452, in quanto la previsione da ultimo citata impone, quanto meno, che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte;

-Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara l'assorbimento di quello incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 5.600,00 per compensi, oltre Spese generali, Iva e Cpa. Così deciso il 3.7.2018

 

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