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Dopo l’intervento della Corte Costituzionale l’agevolazione spetta anche per i finanziamenti degli intermediari finanziari. La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia.

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Estratto: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.(…) Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. (…). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 1956 del 24 gennaio 2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza della C.T.R del Molise n. 24/1/08 veniva respinto l'appello proposto dalla Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTP di Campobasso - la quale aveva ritenuto fondati i ricorsi della società contribuente contro gli avvisi di liquidazione e di revoca di benefici fiscali (esenzione dal pagamento della imposta ipotecaria proporzionale di cui all'art. 6 Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990) emessi nei mesi di agosto e settembre 2003 dall'Ufficio Provinciale di Campobasso - ravvisando la sussistenza dei requisiti soggettivi (ente od istituto di credito) ed oggettivi (finanziamenti superiori alla durata di mesi 18) per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art.15, in relazione a numerosi contratti di finanziamento stipulati - negli anni 2001 e 2002 - da S. s.p.a. quale intermediario finanziario iscritto all'albo speciale di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, con diverse aziende, aventi ad oggetto finanziamenti garantiti da ipoteca. In particolare, i Giudici territoriali di appello hanno motivato la decisione ravvisando nell'ente erogatore non solo il requisito oggettivo, non contestato dall'ufficio, e consistente nel finanziamento a medio e lungo termine, ma anche la sussistenza del requisito soggettivo di "azienda di credito che effettua la raccolta del risparmio sul mercato", avvalendosi S. s.p.a. nell'esercizio della propria attività di risorse finanziare messe a disposizione dallo Stato, precisando che "la legge 342/1999 ha mutato il quadro normativo consentendo una lettura diversa degli artt. 47 e 107 T. U. bancario, sovrapponendo le attività svolte dagli entri creditizi bancari e gli intermediari finanziari, ampliando il numero dei soggetti che hanno facoltà di operare nel settore creditizio ed includendo soggetti diversi dalle banche ma egualmente dotati di requisiti professionali e patrimoniali adeguati". L'Agenzia del territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello, fondato su un unico motivo. Resiste la società S. s.pa., ora A. s.p.a. con

controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi, illustrato con memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'Agenzia del territorio lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt.15, dell'art. 12 delle disp. Prel. al c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo necessario in capo alla contribuente per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 15 cit. Al riguardo, sostiene l'Agenzia che gli intermediari finanziari non sono assimilabili alle banche e agli istituti di credito in generale, tanto che l'interpretazione evolutiva, secondo la quale l'originaria distinzione funzionale tra aziende di credito ordinario ed istituti di credito speciale contenuta nella Legge Bancaria n. 141 del 1938 e recepita dal D.P.R. n. 601 del 73 deve intendersi abbandonata dal nuovo T.U.B. D.Lgs. n. 385 del 1993 - che consente la raccolta del risparmio ed il finanziamento a lungo termine anche ad i soggetti iscritti nell'albo speciale previsto dall'art. 107 sottoposti alla vigilanza ed alle istruzioni della Banca d'Italia e del CTCR - non risulta assolutamente legittima, tenuto conto che il legislatore è dovuto intervenire per estendere il beneficio ai fondi e Casse previdenziali che erogano mutui in favore dei dipendenti e in favore della Cassa Depositi e Prestiti s.pa. per le operazioni di finanziamento effettuate utilizzando proventi dell'emissione di titoli. Formula, dunque il relativo quesito di diritto " dica la Corte se in virtù della formulazione letterale dell'art. 15 cit. e di una sua lettura conforme al canone ermeneutico di cui all'art. 12 prel al c.c. il regime agevolato ed il beneficio fiscale nello stesso previsti spettando dal punto di vista soggettivo solo agli istituti di credito - cioè ad enti preposti istituzionalmente all'esercizio del credito ovvero alla raccolta e all'erogazione del risparmio il pubblico e non agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui al T.U.B. qual'è la società S. s.p.a."

3. L'A. ripropone con ricorso incidentale condizionato, le censure già svolte in sede di appello, lamentando la violazione degli artt. 52 e 53 d.lgs 546/92, artt. 100 e 113 c.p.c. ed art. 2697 c.c. nonché la questione relativa alla acquiescenza parziale della sentenza impugnata.

3. Il ricorso principale deve essere respinto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. La limitazione agli istituti bancari esclude, secondo la Corte, automaticamente la sua applicabilità ad altri soggetti in quanto, oltre agli espressi destinatari, nessun altro è riconducibile al significato letterale del testo normativo (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 19 marzo 2014, n. 6412; Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 24 maggio 2013, n. 12928, ordinanza 20 aprile 2012, n. 6234, sentenza 5 maggio 2011, n. 9903 e sentenza 11 marzo 2011, n. 5845). È costante orientamento del giudice delle leggi che «norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi» (sentenza n. 177 del 2017). Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. Questa va rinvenuta nel favore che il legislatore accorda agli investimenti produttivi, in ragione del fatto che essi possono creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 16 gennaio 2015, n. 695). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari - a ciò abilitati dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB), non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante. Se nel momento dell'introduzione della disposizione censurata «aziende e istituti di credito», antesignani delle odierne banche, erano gli unici soggetti attivi sulla scena dei finanziamenti a medio e lungo termine, attualmente, in un contesto di pluralità degli operatori abilitati, l'esclusione degli intermediari non trova più ragionevole giustificazione. Né si può condividere l'argomento che si fonda sulla esclusiva competenza delle banche a raccogliere il risparmio, la cui tutela, assicurata dall'art. 47, primo comma, Cost., spiegherebbe il diverso trattamento loro riservato dalla norma censurata. La diversa interpretazione normativa colliderebbe con la giurisprudenza della Corte Cost., secondo cui occorre identificare la ratio sottesa al beneficio onde poi stabilire se sia comune ad entrambe le fattispecie messe a confronto. Poiché nel caso in esame essa afferisce al profilo dell'erogazione del credito e non a quello della predisposizione della provvista, è irrilevante la modalità di apprestamento di quest'ultima, venendo in rilievo solo il momento del finanziamento. Peraltro, la Corte Cost. ha ravvisato una contestuale violazione dell'art. 41 Cost. sotto il profilo della libertà di concorrenza, che è una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata oggetto anche del nono considerando della direttiva 15.03.1993 n. 93/6/CEE (cfr. S.U. n. 19105/2018).

4. Consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato (Cass.n.3223/2017). Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto del sopravvenuto intervento della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso; Dichiara compensate le spese; Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 19.12.2018.

 

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