Estratto: “il contribuente, in qualità di dipendente della società E. S., ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, nell'annualità 2009, presso la consociata estera in Algeria. Nonostante il periodo di lavoro svolto interamente all'estero, il contribuente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del TUIR, si è comunque qualificato come fiscalmente residente in Italia, avendo lì mantenuto il centro degli interessi vitali (ovvero la famiglia) per la maggior parte dei predetti periodi d'imposta. Pertanto, in virtù della predetta normativa interna e della normativa del paese estero, il contribuente ha subito una doppia imposizione: il medesimo reddito è stato, infatti, assoggettato ad imposizione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR (Stato di residenza fiscale del contribuente), ma anche in Algeria (Stato fonte in cui il reddito è stato prodotto)”.
Estratto: “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende". A fronte del chiaro disposto normativo, ha errato la CTR a ritenere che l'effetto traslativo si fosse verificato in data precedente la stipulazione dell'atto pubblico e quindi alla data della scrittura privata, applicando, nella sostanza, un criterio di cassa anzicchè il prescritto criterio di competenza. Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale”.
Estratto: “premesso che questa tipologia di fondi, per natura e finalità cui sono destinati, può trovare sistemazione nella categoria generale dei fondi "per rischi e oneri", esposti nel passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (comprensivi di quelli per trattamento di quiescenza ed obblighi simili, tra cui si rinvengono appunto i "fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc., i fondi di indennità suppletiva di clientela, i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti" secondo la classificazione prevista nel principio contabile OIC 19), nella giurisprudenza di questa Corte vi è sempre maggiore consapevolezza che per essi la previsione, regolamentata, di condizioni al cui verificarsi segua la perdita del trattamento premiale differito alla cessazione del rapporto non esclude la deducibilità dei relativi accantonamenti secondo il principio di competenza (cfr. Cass., sent. n. 7340/2008 in riferimento ai cd. premi fedeltà; Cass., sent. n. 26534/2014 e ord. n. 19620/2018)”.