Estratto: “Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per sostenere l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle tesi difensive dell'Agente della riscossione e dell'Amministrazione finanziaria, nonché (del tutto genericamente) l'«omessa motivazione». 3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile”.
Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.
Massima: “Sono detraibili come spese di pubblicità le spese di ospitalità per la stampa specializzata invitata ad eventi organizzati dal contribuente perché tendenti alla pubblicizzazione di prodotti dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie gli esborsi sopportati dalla società di moda evidenziano veri e propri costi funzionali del prodotto perché collegati a favore di coloro che provvedono alla diffusione mediatica dell'evento moda”.