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Tre modi per proteggersi da un'accusa di utilizzo di fatture false

Estratto: “Ha (...) errato il giudice a quo nel ritenere, implicitamente ma inequivocabilmente, valida la notifica del questionario, tanto da ritenere che la mancata risposta allo stesso avrebbe determinato le conseguenze dell'inutilizzabilità dei documenti e dei dati non forniti dal contribuente, nella fase preventiva all'emissione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 25. (...)Tuttavia, ai fini della prova dei presupposti dell'imposizione erariale, ha errato il giudice a quo, laddove ha tratto dalla mancata risposta del contribuente al questionario, in realtà non notificatogli, valutazioni istruttorie e l'inutilizzabilità della documentazione e dei dati solo successivamente, in sede contenziosa, prodotti dal contribuente”.

Estratto: “in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente, a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.p.r. 600/1973, comporta l'inutilizzabilità, in sede amministrativa e contenziosa, solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, sicchè la richiesta di fatture "differite" ai sensi dell'art. 21 comma 4 d.p.r. 633/1972, non si estende ai documenti di trasporto, pure indicati nelle stesse, essendo necessario un ordine specifico in tal senso”.

Hai ricevuto un questionario dell'Agenzia delle Entrate in cui ti viene chiesto di fornire informazioni in merito alla tua situazione fiscale e contributiva e magari di giustificare alcuni acquisti fatti anni fa attraverso copie di assegni, estratti conto e ogni altro documento utile?

Se stai pensando di ignorare la lettera e non rispondere, è bene che tu legga questo articolo.

L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver intravisto (ma ad oggi la mia è solo un’ipotesi) un modo “facile” e “redditizio” per contestare agli youtuber “presunte” evasioni di imposta (e specialmente omesso versamento IVA, che sopra alcune soglie comporta anche riflessi penali), e così aumentare in maniera significativa gli incassi derivanti dagli accertamenti fiscali.

Estratto: “Affinché possa trovare applicazione la preclusione prevista dal citato art. 32, comma 4, del d.P .R. 600/73 è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia stato espressamente richiesto dall'Ufficio, dovendo tale disposizione normativa essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva richiamato dall'art. 53 Cost.”.

Estratto: “L’avviso impugnato è stato emesso sul presupposto della mancata risposta al questionario in realtà non notificato, quindi, in assenza del presupposto per poter procedere all’accertamento per ricostruire legittimamente il reddito induttivamente ai sensi dell’art. 3, c2, lett.d-bis del DPR 600/73, tale atto deve essere annullato”.

MassimaÈ illegittimo, per violazione dell’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso a seguito della risposta resa ad un questionario prima della notifica del processo verbale di constatazione. Tale principio trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e nell’art. 97 della Costituzione a tutela del diritto di difesa del contribuente. In particolare, nel campo dei tributi armonizzati, tale obbligo assume rilievo generalizzato (Conf. Cass. nn. 24823/2015 e 19667/2014)

Massima: “Anche nell’ipotesi di indagine istruttoria condotta per mezzo di questionario l’Amministrazione finanziaria non può emettere l’atto impositivo prima della decorrenza del termine dei 60 giorni fissato dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, poiché la ratio della norma muove nella direzione dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase di indagine (nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha violato il principio del contraddittorio poiché ha emesso l’avviso di accertamento solo dopo tre giorni da quello in cui il contribuente aveva inviato la documentazione richiesta con questionario, conseguentemente l’avviso deve essere annullato)”.