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3 MOTIVI PER CUI NON RISPONDERE AD UN QUESTIONARIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE È UNA PESSIMA IDEA Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Hai ricevuto un questionario dell'Agenzia delle Entrate in cui ti viene chiesto di fornire informazioni in merito alla tua situazione fiscale e contributiva e magari di giustificare alcuni acquisti fatti anni fa attraverso copie di assegni, estratti conto e ogni altro documento utile?

Se stai pensando di ignorare la lettera e non rispondere, è bene che tu legga questo articolo.

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Il questionario finanziario è un invito (previsto dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. 29 settembre1973 n. 600) con cui l'Amministrazione finanziaria chiede al contribuente di fornire informazioni, dati e i documenti necessari ai fini dell'accertamento della situazione fiscale con riguardo ad un determinato periodo (c.d.) di imposta.

In pratica, il questionario rappresenta un vero e proprio strumento di investigazione fiscale azionato dal Fisco in via preventiva, che in teoria dovrebbe essere utilizzato dai funzionari per instaurare un dialogo tra la parte pubblica e quella privata, in conformità dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione (che ispirano lo Statuto del contribuente).

In dottrina si parla di “funzione ricostruttiva” proprio perché quando decidi di rispondere all'Amministrazione è come se inviassi allo Stato una fotografia a colori della tua situazione contributiva.

- Ma cosa succede se non rispondi?

- Quale significato assume per lo Stato la tua omessa o ritardata risposta?

- Potrai ugualmente far valere i tuoi diritti in un secondo momento in caso di accertamento fiscale, facendo ricorso al giudice?

Tieni a mente questi 3 motivi per cui non rispondere è una pessima idea, e probabilmente è il caso che chiedi l’intervento di un avvocato tributarista, che può gestire questa fase per tuo conto senza necessità che tu vada di persona all’Agenzia delle Entrate.

1) Se non rispondi l’Agenzia delle Entrate potrebbe decidere lei, sulla base di ragionamenti presuntivi (ad esempio, tenendo in considerazione quali acquisti hai fatto all’interno della tua attività di impresa), quanto avresti, secondo un ragionamento ipotetico, incassato e guadagnato e poi spetterà a te dimostrare di non aver guadagnato quello che l’Agenzia delle Entrate dice che hai incassato.

Sul punto in giurisprudenza (Cass. n. 11765/2014) si è affermato che ignorare un invito da parte dell'Agenzia delle entrate rappresenta una violazione dell'obbligo di leale collaborazione, e la Suprema Corte con sentenza n. 20303 del 2017 ha affermato che l'omessa produzione di documenti legittima l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio finanziario, per cui spetterà al contribuente l'onere di fornire la difficile prova dei presupposti dei componenti negativi del reddito.

I giudici della Suprema Corte sono tornati sul punto di recente con sentenza n. 4001 del 2018, affermando che se l'Agenzia delle Entrate chiede chiarimenti al contribuente, invitandolo a rispondere a un questionario e a fornire le relative prove documentali, questi non ha scelta: deve rispondere.

2) La inutilizzabilità dei documenti

Vi è inoltre una specifica conseguenza negativa, prevista dalla legge e ribadita più volte in giurisprudenza (Cass., ordinanza n. 27069 del 27 dicembre 2016): l'omessa o la ritardata produzione dei documenti in risposta ad un questionario equivarrebbe a un vero e proprio rifiuto di esibirli e pertanto comporterebbe la loro inutilizzabilità in un successivo giudizio di impugnazione contro l’accertamento fiscale che ti arriverà a seguito della mancata risposta.

Quindi, contro il successivo avviso di accertamento potrai fare ricorso ma non potrai utilizzare per difenderti i documenti non prodotti.

3) La limitazione del diritto di difesa

La conseguenza della inutilizzabilità documentale rappresenta una limitazione del diritto di difesa in giudizio (costituzionalmente garantito). Proprio per questo, tale deroga alla Costituzione è operante a condizione che l'Agenzia delle Entrate abbia avvertito esplicitamente il contribuente e cioè gli abbia notificato un invito specifico e puntuale.

Tale avvertimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sugli effetti negativi derivanti dall'omessa o ritardata produzione degli atti richiesti, giustificherà la deroga ai principi costituzionalmente garantiti.

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La conseguenza dell'inutilizzabilità, che penalizzerà nel giudizio tributario il contribuente, è collegata ad una richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria che deve rispondere a determinati requisiti formali, per citarne alcuni (tenendo in mente che in questa sede stiamo cercando di semplificare e che gli atti, inviti e questionari, dell’Agenzia delle Entrate possono essere di differente tipologia e natura):

- trasmissione dell'invito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

- assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni;

- avviso al contribuente delle conseguenze processuali determinate dalla mancata esibizione dei documenti, etc…;

ma anche requisiti sostanziali, ad esempio, nel caso del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dati, documenti, libri e registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile l'effetto negativo della inutilizzabilità non troverà applicazione.

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Per concludere, se ricevi un questionario dell’Agenzia delle Entrate:

1) rispondi o incarica un avvocato tributarista di rappresentarti in quella fase e sarà lui a rispondere per te;

2) tieni a mente che se non rispondi sarà più difficile difenderti all’interno di un processo, perché non potrai utilizzare alcuni documenti e vedrai limitato il tuo diritto di difesa;

3) tieni a mente che queste limitazioni vi saranno se il questionario contiene tutti gli elementi che, in base alla legge, deve contenere, e quindi puoi fare esaminare il questionario da un avvocato tributarista per capire se la mancata risposta comporterà i problemi anzidetti oppure no.

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