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Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Sentenza n. 3002 del 27/06/2018
Svolgimento del processo
Il ricorso è proposto avverso l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 per Irpef Irap Iva e altre imposte, per un importo complessivo di euro XXXXX ed emesso poiché il contribuente ha omesso di presentare i quadri IVA VE e VF presentando solo la dichiarazione annuale Iva per operazioni attive pari ad euro XXXXXX, l’Agenzia ha quindi notificato il questionario in data 2/10/2016 e non avendo ricevuto risposta ha legittimamente ricostruito il reddito induttivamente ai sensi dell’art. 39, c2, lett. d-bis del DPR 600/73 ed ha notificato l’accertamento in data 30/12/2016.
Il ricorrente espone di non avere ricevuto la notifica del questionario e neppure dell’accertamento del quale ha appreso casualmente in data 22/12/2017 poiché la notifica è stata tentata in Milano, via XXX n. XXX, luogo della sede dell’attività della ditta individuale di commercio di bigiotteria, attività cessata al 31/12/2013 e non all’indirizzo del contribuente, Milano, via XXX n. XXX ove lo stesso risiede dal 2011. Lamenta quindi una serie di vizi procedimentali, l’assenza di presupposti impositivi, l’erronea applicazione delle norme e il metodo utilizzato dall’Agenzia. Conclude chiedendo di annullare l’atto impugnato con vittoria di spese.
Il ricorrente deposita delle memorie in data 24/04/18 nelle quali ribadisce quanto già esposto nel ricorso introduttivo e contesta il certificato prodotto dall’Ufficio per la correttezza della notifica in via XXX.
Si costituisce l’Ufficio sostenendo di avere bene operato nell’emettere l’atto oggetto del presente giudizio, contesta quanto affermato dalla ricorrente, ribadisce la correttezza della notifica del questionario e dell’atto impugnato, conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
All’udienza di trattazione, udita la relazione introduttiva, le parti ribadiscono quanto già esposto nei propri atti ed insistono sulle rispettive posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nell’avviso di accertamento l’ufficio dichiara che l’atto impositivo trae origine dall’omessa risposta al questionario notificato, così che l’Amministrazione finanziaria è ampiamente legittimata a procedere induttivamente alla ricostruzione del reddito esprimendo lo stesso concetto nell’atto di costituzione in giudizio. Quindi risulta di palese importanza verificare la corretta notifica di entrambi gli atti.
L’attività della ditta individuale si svolgeva nella sede dichiarata di via XXX, tale attività risulta cessata in data 31/12/2013, la notifica dell’avviso di accertamento viene dichiarata dall’Ufficio come effettuata in data 30/12/2016, tre anni dopo la cessazione della ditta, peraltro senza allegare alcuna documentazione in relazione a tale notifica, allegando a sostegno della correttezza del proprio operato solo la dichiarazione dei redditi 2014, anno di imposta 2013, e non come sostenuto nelle memorie “l’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in data 5/2/16” per le persone fisiche in cui ricorrente aveva indicato come residenza via XXX. Tale discrasia è stata evidenziata dal ricorrente nella memoria di costituzione e l’Ufficio non ha ribadito alcunché, né con ulteriore produzione di documentale e neppure in udienza, pertanto al ricorrente è stato sufficiente produrre la copia del certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano in data 12/09/2017 che certifica la residenza del ricorrente in via XXX n. XXX dal 23/05/2011 a tutt’oggi, data del rilascio, per comprovare l’erroneità della notifica. Quindi il ricorso non può essere considerato inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione dalla notifica dell’atto impugnato. Identiche considerazioni valgono in relazione alla sostenuta notifica del questionario che non può ritenersi effettuata. L’avviso impugnato è stato emesso sul presupposto della mancata risposta al questionario in realtà non notificato, quindi, in assenza del presupposto per poter procedere all’accertamento per ricostruire legittimamente il reddito induttivamente ai sensi dell’art. 3, c2, lett.d-bis del DPR 600/73, tale atto deve essere annullato. Restano così la assorbiti gli altri motivi di impugnazione esposti dal ricorrente.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La commissione accoglie IL ricorso. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese che liquida in euro XXXXX oltre oneri accessori e contributo unificato.
La sentenza è stata emessa in esito al ricorso degli avvocati del nostro studio che hanno gestito il relativo processo tributario.
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