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CTR Lombardia, Sez. 11
Sentenza n. 383/2017 del 6 febbraio 2017
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE'
La lite prende le mosse dai separati ricorsi-poi riuniti- che la XXX s.p.a. propose dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di questa Città al fine di impugnare, nei confronti della Agenzia delle Entrate-D.P. II 一 Milano- gli avvisi di accertamento IVA-IRAP/2008 e IRES/2009.
Nel contraddittorio della convenuta Agenzia - che costituitasi resisteva ai ricorsi - il Giudice adito, con sentenza CTP di Milano n. 7521/35/2015, li accoglieva, condannando la resistente Agenzia al pagamento delle spese processuali.
La sentenza è stata impugnata con appello a questa Commissione dalla A.F. parte soccombente in primo grado nei confronti della XXX, che, costituitasi, dichiarava di resistere al gravame, del quale chiedeva il rigetto.
Il Collegio odierno giudicante, procedeva agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione.
Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, pienamente sussistente la giurisdizione dell'adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell'adita Autorità Giudiziaria Tributaria.
Il primo Giudice ha esordito, nello svolgere la motivazione della decisione adottata. dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento IVA-IRAP 2008 in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 12/7 dello Statuto del contribuente (1. 212/2000), soggiungendo che tale invalidità si estendesse al successivo accertamento IRES 2009,"stante la stretta connessione tra le rispettive risultanze".
Tuttavia – soggiungeva il primo Giudice – fatta salva la natura dirimente del profilo di invalidità… omissis… si ravviserebbe comunque, in punto di merito, la non fondatezza delle principali riprese operate nel primo accertamento.
Sulla scorta di tale premessa, risulta evidente che, al fine di assumere una decisione giuridicamente corretta, si impone la necessita di esaminare, in via preliminare, la questione relativa al principio del contraddittorio, e in particolare, alla violazione del termine dilatorio previsto dalla norma sopra richiamata.
Al riguardo, il primo Giudice rilevava che, alla società - inserita nel piano di controlli relativamente all'anno di imposta 2008 - era stato inviato un questionario con invito a produrre numerosi documenti.
A tale invito seguiva un secondo invito a produrre ulteriore documentazione che la società forniva; soltanto tre giorni dopo l'invio dei documenti richiesti, veniva emesso l'accertamento IVA-IRAP/2008.
A fronte di tali dati fattuali il primo Giudice, commentando la norma violata, ricordava che la Suprema Corte -a Sezioni Unite con la decisione n. 18184/2013- aveva fornito una interpretazione dell'art. 12/7, secondo il cui dettato l'osservanza del termine dilatorio di 60 giorni per emettere l'accertamento costituisce espressione del pieno, concreto ed effettivo dispiegarsi dei principio del contraddittorio.
Il Collegio odierno giudicante rileva che il richiamo operato dal primo Giudice alla sentenza di cui innanzi appare ineccepibile e ciò anche alla luce della considerazione svolta dal Giudice di legittimità secondo la quale l'art.12/7 dello Statuto del contribuente muove nella direzione dell'ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase di indagine".
Nella specie non appare seriamente contestabile che la Amministrazione Finanziaria, chiudendo la fase di indagine istruttoria con l'emissione degli atti di accertamento solo dopo tre giorni di quello in cui era stato effettuato l'invio dei documenti richiesti, abbia ignorato il diritto della parte al contraddittorio a chiusura della fase di indagine, assumendo accertamenti che, violando il principio di cui all' art. 12/7 legge n. 212/2000 erano radicalmente nulli.
Conclusivamente la sentenza di primo grado deve essere confermata con la conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese legali di procedura.
Ogni altra e diversa questione, domanda ed eccezione, in rito ed in merito, definitivamente assorbita.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Undicesima, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa di cui al Ruolo Generale in epigrafe riportato, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 59 e 15 e ss. del D. Lgs. N. 546/1992, provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
1. -La Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello proposto confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del presente grado qui liquidate in € 1.500,00;
Milano, cosi deciso nella camera di consiglio del 16/12/2016.
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