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Estratto dal corpo della memoria da noi depositata, in difesa dei contribuenti ed in vista dell’udienza di trattazione:
“La presente difesa non intende oggi soffermarsi ulteriormente sulla bontà delle ragioni del contribuente, che appare assolutamente evidente sin dalla lettura del ricorso introduttivo.
Non è infatti mai stata notificata la cartella presupposta; ed invero, a fronte dell'eccezione del contribuente, Equitalia nulla offre in comunicazione per dimostrare l'esistenza della notifica.
Infatti, sebbene nel corso delle controdeduzioni si affermi che la notifica “risulta dall'allegata documentazione”, dall'esame di quest'ultima emerge che Equitalia, lungi dal depositare la prova di avvenuta ricezione della cartella da parte del contribuente, si limita ad allegare uno stralcio di schermate del sistema informatico di Equitalia (c.d. estratto ruolo), che per costante giurisprudenza non è capace di provare alcunché e certamente non l'effettività di una notifica.
Semmai, la prova dell'avvenuta notifica è data dal deposito tanto della cartella quanto della relata di notifica.
La stessa CTR di Milano si è espressa in un caso del tutto analogo, respingendo la tesi di Equitalia “per quattro ordini di motivi. Il primo, in quanto la stessa non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e comunque le stesse, anche se fossero state regolarmente notificate dal 1996 al 1999, come affermato da Equitalia Esatri S.p.A, devono ritenersi prescritte in quanto la notifica è avvenuta oltre il termine di 10 anni dalla data di proposizione del giudizio. Il secondo, in quanto l'obbligo per il Concessionario della riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento ha valenza amministrativa e non anche giudiziaria ove vige il generale principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. Il terzo, in quanto l'estratto dei ruoli a carico della contribuente non può costituire prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento in quanto mero atto interno di parte a cui la legge non conferisce presunzione di veridicità (omissis)” (documento n. 2; sent. n. 63 del 21 giugno 2013 - ud 6 giugno 2013 - della Commiss. Trib. Regionale, Milano, Sez. XIV).(1)
Ed ancora, non solo al tempo di asserita (e mai avvenuta) notifica (effettuata a dire di Equitalia il 27 marzo XXX) era già decorso un decennio dall'anno di imposta cui si riferiva il tributo indicato da Equitalia (XXX), ma ciò che più conta, è che sono addirittura decorsi ulteriori 10 anni anche tra il momento di asserita notifica della cartella (27 marzo XXX) e momento di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (7 luglio XXX).
Orbene, se anche fosse avvenuta la notifica della cartella (notifica in realtà mai avvenuta) sarebbe prescritto oggi finanche lo stesso diritto di darvi esecuzione; avendo Equitalia atteso oltre dieci anni anche dalla presunta (mai avvenuta) notifica della cartella, non vi sono dubbi sulla prescrizione di qualsiasi diritto di pretendere le somme.
Ed anche tale principio è trattato e riconosciuto dalla sopra menzionata giurisprudenza (documento n. XXX).
Sotto ogni punto di vista si esamini la questione, dunque, emerge evidente e per molteplici, distinti e determinanti, motivi, la nullità dell'intimazione notificata.
Oggi, Equitalia, nonostante l'evidente nullità, insiste nel richiedere temerariamente il rigetto del ricorso, senza peraltro neanche prendere posizione sulle – evidentemente inconfutabili – eccezioni del contribuente.
Non a caso non troviamo alcuna risposta alla censura del contribuente, dapprima menzionata, in ordine alla prescrizione, in ogni caso, di qualsiasi diritto di riscuotere le somme data la distanza ultradecennale finanche dall'asserita notifica (in realtà mai avvenuta) della cartella.
Anzi, a ben vedere le controdeduzioni non sembrano per molti versi riferirsi al caso di specie, dato che, come è evidente nel leggere la parte motiva (si veda rigo 14 del par. 1, pag. XXX delle controdeduzioni), che parla di “fermo” (sebbene nessun fermo amministrativo vi sia stato nel caso di specie), le controdeduzioni non riguardano la fattispecie di cui discutiamo.
In altri termini, Equitalia oggi resiste temerariamente in giudizio senza fornire alcuna specifica giustificazione, e nonostante l'evidenza, riempiendo ancor più di contenuto i presupposti per una condanna di Equitalia Nord S.p.A. per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma.
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Riassumendo, Equitalia oggi pretende il pagamento di somme, a titolo di asserito contributo sanitario nazionale risalente al lontano XXX, senza aver mai notificato alcuna cartella di pagamento (come invece erroneamente affermato).
Ed infatti, tale cartella non è allegata all'intimazione di pagamento (allegazione peraltro prevista a pena di nullità), né la prova di notifica è stata fornita dall'Agente della Riscossione, che infatti ancora oggi, nonostante l'eccezione di parte, non prova in giudizio alcunché al riguardo (dato che Equitalia si limita ad allegare una propria schermata, atto meramente interno dei sistemi informatici di Equitalia, che nulla prova).
E da ultimo, anche se tutti i sopra menzionati motivi di nullità (omessa notifica; mancata allegazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente) non fossero presenti nel caso di specie, comunque la pretesa esattiva di pagamento di cui trattasi risulterebbe irrimediabilmente colpita d una causa estintiva e, conseguentemente, non più attivabile, data l'attesa ultra decennale finanche tra il momento di asserita – mai avvenuta – notifica della cartella (27 marzo XXX) e notifica dell'avviso di liquidazione (7 luglio XXX).(2)
Insomma, emerge con solare evidenza l'assoluta nullità dell'avviso e l'indubitabile responsabilità aggravata di Equitalia che avrebbe – semmai – dovuto procedere, in sede di costituzione in giudizio, a sgravio immediato, chiedendo l'estinzione del contenzioso, cosa che non ha fatto, resistendo temerariamente in giudizio senza neanche prendere puntuale posizione su tutti i motivi di ricorso, con un atto che si riferisce addirittura ad un caso differente, attinente ad un fermo (e non alla nostra ipotesi)”.
(1) Peraltro, altra giurisprudenza addirittura nega che la prova vi sia nei casi in cui sia prodotto l'estratto del ruolo e la sola relata di notifica, senza allegazione della cartella (cfr. Commissione Tributaria di Bari, sezione IX, sent.n. 27/09/2013). Orbene, nel nostro caso non vi è deposito neanche di alcuna relata di notifica (che infatti non è mai avvenuta).
(2) Infatti, se anche fosse stata notificata (prova che deve essere fornita dall'Agente della Riscossione), nel lontano marzo XXX, la cartella di pagamento citata nell'odierno avviso-intimazione, essendo trascorsi più di 10 anni anche da tale presunta (in realtà mai avvenuta) notifica, sarebbe venuto meno lo stesso diritto dell'Agente della riscossione di procedere in executivis e richiedere il pagamento di tali somme, essendosi tale diritto senz'altro prescritto.
Quindi, non solo vi sarebbe estinzione del diritto dell'Ente impositore di richiedere il pagamento (non risultando provata alcuna attività interruttiva della stessa) ma addirittura, seppure fosse avvenuta la notifica della cartella di pagamento (cosa che non è mai avvenuta), ad oggi si sarebbe estinto finanche il distinto diritto dell'Agente della riscossione di pretendere il pagamento, sottoposto come qualsiasi altro diritto al più al termine di prescrizione decennale, ormai trascorso”.
La causa è stata definita con accoglimento del ricorso dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6732/22/16.
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