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Operazioni soggettivamente inesistenti: se è stato applicato il reverse charge l’IVA non può essere richiesta in pagamento con l'avviso di accertamento Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: Nell'ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, laddove il soggetto accertato applichi il reverse charge, l'Ufficio non può invocare, ai fini della ripresa a tassazione dell'IVA, l'art 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo il quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura". Nel caso dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, infatti, nessuna imposta risulta indicata nella fattura”.

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Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 29

Sent. 1271 del 2017 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 9340/36/14, depositata in data 31/10/2014, ha accolto il ricorso presentato dalla XXX avverso l'avviso d'accertamento n. XXX, emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di MONZA e della BRIANZA - UFFICIO CONTROLLI, ai fini delI'l.V.A., con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, anno d'imposta 2009. L'atto impositivo traeva origine e fondamento dal processo verbale di constatazione, redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Milano 1, a seguito di una verifica fiscale. I risultati di quest'ultima venivano inseriti in un processo verbale di constatazione (pvc) consegnato alla parte contribuente in data 11/12/2012. Lo stesso pvc veniva inviato anche all'Agenzia delle Entrate di Monza e della Brianza per gli adempimenti di propria competenza, in particolare ai fini deIl'l.V.A. ex artt. 51 e 52, d.P.R. 633/1972. Detto pvc diveniva parte integrante dell'avviso d'accertamento opposto nel presente processo, per opera dell'Ente impositore. Dall'esame delle scritture contabili emergeva che la ricorrente, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di medicinali, per assolvere l'imposta nel paese di destinazione, aveva integrato con l'indicazione deII'l.V.A. ex art. 46, commi 1 e 5, d.l. 331/1993, fatture d'acquisto emesse come non imponibili dalla società irlandese XXX LTD. ed aveva provveduto ex art. 47, comma 1, dl. 331/1993 alla doppia registrazione sia sul registro delle vendite, che sul registro degli acquisti. Il fornitore era stato a sua volta sottoposto a controllo fiscale da parte dell'Autorità irlandese, la quale aveva comunicato all'Amministrazione finanziaria italiana gli esiti degli accertamenti, secondo quanto segue. La merce acquistata dalla società irlandese citata era stata, da quest'ultima, acquisita in Svizzera ed esportata direttamente in Italia; presso la società irlandese non era stata rinvenuta alcuna prova documentale del presunto movimento dei beni dalla Svizzera in Italia; la società irlandese aveva effettuato i pagamenti della merce acquistata dalla Svizzera su conto bancario. Dall'avviso di pagamento della banca risultava palese che il beneficiano era tale signora XXX, che risultava essere "Director" della società irlandese, in stretto contatto con il signor XXX, legale rappresentante della società ricorrente. A seguito della mancata produzione di documentazione, probante l'entrata della merce in Italia, i verificatori avevano richiesto delucidazioni al sig. XXX, il quale aveva dichiarato "per quanto riguarda il trasporto della merce, il fornitore irlandese XXX LTD. provvedeva con mezzi propri a consegnare la stessa direttamente dall'Irlanda, scortandola con fattura accompagnatoria. Il prezzo in fattura comprendeva il costo del trasporto". L'Ufficio, avvalendosi di ulteriori controlli con l'ausilio della banca dati "AMADEUS", aveva scoperto che anche il sig. XXX risultava essere "Director" della societa irlandese dal 19/12/2006, nonché referente/beneficiario del conto svizzero, su cui erano stati effettuati i pagamenti della merce acquistata dalla società irlandese e dalla medesima venduta alla società ricorrente. Alla luce di quanto rilevato l'ufficio concludeva che le operazioni di acquisto intracomunitario effettuate dalla società irlandese erano soggettivamente inesistenti, anche in base alle disposizioni della legge n. 16/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012. L'Ufficio ha ritenuto che, sebbene i costi rappresentati da fatture soggettivamente inesistenti non fossero riconducibili a quelli direttamente utilizzati per il compimento di azioni delittuose, la loro deducibilità era comunque subordinata all'esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal d.P.R. 917/1986. Restavano applicabili le regole generali circa la detrazione dell'l.V.A. secondo le disposizioni del d.P.R. 633/1972. Ancora, con riferimento alle fatture passive ritenute soggettivamente inesistenti, permaneva l'indetraibilità dell'l.V.A., come stabilito dalla circolare n. 32/E del 03/08/2012. La società ricorrente esperiva un tentativo di accertamento con adesione, sortito negativamente. Pertanto la XXX presentava ricorso, ribadendo ed approfondendo le motivazioni già esposte e non ritenute condivisibili dall'Ufficio. In particolare la società ricorrente eccepiva che le contestazioni contenute nell'avviso d'accertamento erano formalistiche, poiché la disciplina degli acquisti intracomunitari, ai fini dell'l.V.A., escludeva la possibilità di ogni evasione d'imposta; che, con riferimento agli acquisti comunitari, l'acquirente registrava l'l.V.A. relativa sia nel registro delle cessioni, che nel registro degli acquisti (reverse charge), quindi, stante il rispetto di detta procedura dettata normativamente, non poteva sussistere alcuna evasione d'imposta; che le norme menzionate nell'avviso d'accertamento non erano applicabili nella fattispecie, con riferimento al disposto ex art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, in relazione all'ipotesi di emissione da parte del fornitore di una fattura con l.V.A. per un'operazione inesistente. In particolare il fornitore doveva registrare l'l.V.A a debito anche se l'operazione era inesistente, ma nel caso in esame, trattandosi di operazione intracomunitaria, il fornitore aveva emesso una fattura senza l V.A. e la medesima fattura era stata poi integrata con l'indicazione dell'l.V.A. da parte dell'acquirente. Invece l'art. 19, comma 1, d.P.R 633/1972, disciplinava il diritto alla detrazione deIl'l.V.A. e nella fattispecie, trattandosi di acquisto

intracomunitario, la società ricorrente non aveva detratto alcuna imposta da quella dovuta per le cessioni, in quanto l'l.V.A. relativa alle operazioni presunte inesistenti era stata annotata sia sul registro degli acquisti, che su quello delle cessioni. La società ricorrente contestava anche l’applicazione delle sanzioni, irrogate in misura doppia, senza alcun beneficio di legge. La Commissione adita ha accolto le doglianze della società ricorrente; l'Ufficio ha presentato atto d'appello e memorie successive, contestando l'erroneità e l'illegittimità della Sentenza impugnata, poiché i primi Giudici avevano considerato valide le prove fornite dalla società ricorrente, pur in presenza di fattispecie relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, intercorse tra la società irlandese e quella ricorrente italiana; spese processuali, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, rifuse;

la XXX, rappresentata e difesa da XXX, ha presentato controdeduzioni, opponendosi in diritto e nel merito alle tesi dell'appellante, ed appello incidentale, laddove i primi Giudici avevano affermato che l'inesistenza soggettiva delle operazioni rilevava anche in caso di applicazione del regime del reverse charge; spese processuali rifuse;

la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonché della normativa ivi esposta, cui fa esplicito e specifico riferimento nella presente sede, ai fini motivazionali, osserva quanto segue. I riscontri, da parte dell'Ufficio, circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto, di cui all'avviso d'accertamento, riproposti nell'atto d'appello, sono infondati e contraddittori. I tre, già menzionati in narrativa, riscontri comunicati dalle Autorità irlandesi a quelle italiane riguardano l'operato della società irlandese e non quello della società italiana. Il primo riscontro è, semmai, a favore della società italiana. La merce era venduta alla XXX. dalla società irlandese ed il fatto che la merce sia stata acquistata in Svizzera ed esportata direttamente in Italia è in netto contrasto con l'ipotesi di inesistenza soggettiva e conferma che le operazioni erano effettivamente intercorse tra le due società testé menzionate. Le autorità irlandesi hanno comunicato a quelle italiane che le operazioni di fornitura avevano avuto effettivamente luogo tra la XXX LTD., quale venditrice, e la XXX, quale acquirente. Le autorità irlandesi hanno precisato che la XXX acquistava in Svizzera le merci, che successivamente rivendeva alla XXX. II secondo riscontro, circa il mancato rinvenimento di un documento probante il movimento dei beni, non dimostra che il movimento non sia effettivamente avvenuto, stante la non obbligatorietà di una specifica documentazione al riguardo, né che la movimentazione delle merci sia avvenuta tra soggetti diversi da quelli indicati, irlandese ed italiano. Le eventuali negligenze, da cui è derivato il mancato rinvenimento documentale presso le società irlandese, è ascrivibile a quest'ultima, non a quella italiana, permanendo incontestato, anzi verbalizzato, dai verificatori il fatto che le merci fornite erano entrate nei magazzini della XXX. e successivamente rivendute da quest'ultima a terzi. Quanto al terzo riscontro, concernente i bonifici da parte XXX LTD. alla signora XXX, è stato dimostrato dalla società italiana, già in sede di primo grado di giudizio, che non vi era corrispondenza tra l'ammontare dei pagamenti ed il valore delle merci compravendute. Ogni rapporto tra la signora XXX ed il signor XXX, per altro privo di elementi probatori, esula dal presente contenzioso, non rappresentando un elemento fondamentale valido ai fini del decidere. La XXX. ha anche prodotto prove documentali dell'esistenza sia oggettiva, che soggettiva delle operazioni d'acquisto delle merci menzionate, mediante il versamento in causa delle quietanze di pagamento, dalla XXX alla XXX, di tutte e merci acquistate, nonché la dichiarazione del responsabile acquisti e vendite della XXX, attestante l'effettività dei rapporti commerciali con la XXX. Ancora, il signor XXX, nella dichiarazione summenzionata e riportata dall'ufficio nel proprio atto d'appello ha precisato che al trasporto provvedeva il fornitore con propri mezzi. Quindi non era la XXX ad organizzare il trasporto delle merci acquistate, bensì la XXX. Per l'effetto l'unico soggetto, che poteva avere una precisa conoscenza del percorso seguito dalle merci, era la XXX. Le parole "direttamente dall'Irlanda", pronunciate dal signor XXX, erano riferibili non al percorso seguito fisicamente dalle merci, bensì alla provenienza, da intendersi commercialmente, secondo le disposizioni relative al trasporto, che venivano impartite direttamente dall’Irlanda. Circa l'appello incidentale, presentato dalla XXX, si osserva che i primi Giudici hanno in ogni caso riconosciuto l'effettività, oggettiva e soggettiva, degli acquisti, pur asserendo che "l'inesistenza soggettiva rileva ai tini della correttezza dell'applicazione del regime fiscale Iva, segnatamente al sistema dell'inversione contabile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente ... Per le fatture per operazioni da ritenersi soggettivamente inesistenti, correttamente l'Ufficio deve recuperare l'Iva, incombendo alla parte l'onere di provare l'effettività della sopportazione dei relativi costi con altro soggetto, non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata".

Nella fattispecie è stato applicato il regime del reverse charge; in ogni caso le suddetta affermazione dei primi Giudici è stata smentita da questi ultimi, laddove è stato riconosciuto che sussisteva "la materialità delle cessioni, la effettiva doppia iscrizione dell'Iva sui registri Iva vendite e Iva acquisti e, per l'effetto, anche l'assenza di danno all'Erario". Tutte le fatture emesse dalla società irlandese, trattandosi di operazioni intracomunitarie, recavano l'addebito del corrispettivo di cessione delle merci senza applicazione dell'l.V.A.. Quindi la società italiana ha pagato a quella fornitrice irlandese il solo corrispettivo delle merci senza l V.A., essendo quest'ultima imposta neutrale e gravatoria soltanto nei confronti del consumatore finale. Aggiungasi che correttamente, in ossequio alle disposizioni normative, la XXX. ha annotato tutte le operazioni di acquisto dalla società irlandese sia sul registro degli acquisti, che su quello delle vendite, per cui non vi è stata alcuna sottrazione d'imposta all'Erario. L'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, menzionato dall'ufficio nel proprio atto d'appello, non concerne la fattispecie, che ci occupa. La norma testé citata dispone " Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura". La disposizione non ha alcuna attinenza al caso di specie, in quanto la norma stessa si richiama all'ammontare dell'imposta indicata in fattura, mentre nella fattispecie nessuna imposta è stata indicata nelle fatture emesse dalla XXX. Ciò premesso e considerato l'appello dell'ufficio va respinto, mentre quello incidentale della XXX. va accolto; le spese processuali seguono la soccombenza dell'ufficio; ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta;

P.Q.M

Respinge l'appello dell'ufficio ed accoglie quello incidentale dell'appellata. Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila/00) per compensi, oltre agli accessori di legge

Milano, 20/04/2016

 

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