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Estratto: “parte ricorrente ha omesso di impugnare la ratio decidendi relativa alla declaratoria di annullamento dell'atto di pignoramento, ai sensi del d.l. 69 del 2013, avendo la Commissione Tributaria Regionale testualmente affermato: "In questa sede si evidenzia altresì che il d.l. 69/2013 ha fissato il principio di impignorabilità di quei beni strumentali adibiti alla normale attività produttiva, quindi in base a tale principio il pignoramento potrebbe essere annullato, è appena ovvio precisare che la prova che tali beni strumentali siano adibiti alla normale attività produttiva è posta a carico del pignorato, onere che in questa sede non risulta assolto'. Tale statuizione, essendo passata in giudicato, rende inammissibile tutte le altre censure”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha annullato l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia (oggi sarebbe stata notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso e delle argomentazioni difensive sviluppate in sede di memoria in vista dell’udienza di trattazione, che hanno condotto all’accoglimento.