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Corte di Cassazione, Sez. V,
Ordinanza n. 1316 del 18 gennaio 2019
Rilevato che:
-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (in seguito, CTR), veniva rigettato l'appello proposto dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (in seguito, CTP) n. 97/03/2008, a sua volta avente ad oggetto un avviso di accertamento Iva, Irap e Irpeg e sanzioni per l'anno di imposta 2002, emesso nei confronti della C. S.R.L. (in seguito, la contribuente) con cui veniva accertato maggior reddito ai fini delle imposte dirette per costi indebitamente dedotti e, ai fini IVA, il recupero di crediti indebitamene fruiti in violazione dell'art. 19 D.P.R. n. 633/72, con conseguente accertamento di maggiore imposta; -La contribuente ricorreva alla CTP impugnando l'avviso, tra l'altro, per carenza di motivazione, immotivata reiezione delle osservazioni della contribuente, violazione dell'art. 7 I. n.212/2000, illegittimità delle sanzioni e i giudici di prime cure rigettavano il ricorso;
- Contro la sentenza l'Agenzia proponeva appello, riproponendo le medesime doglianze già disattese in primo grado, e la CTR accoglieva l'appello, annullando l'avviso impugnato;
- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso;
Considerato che:
- In via preliminare, la contribuente eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, per più ragioni, per difetto di legittimazione dell'Avvocatura dello Stato alla rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate, e per difetto di autosufficienza;
- Le due eccezioni preliminari sono infondate, in quanto, da un lato, non è stata specificamente contestata l'esistenza di una convenzione per l'assistenza tecnica da parte dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Agenzia e, dall'altro, il ricorso presenta sufficienti elementi di sintesi della vicenda processuale delle ragioni fondamentali delle parti e degli elementi in fatto e diritto a sostegno, idonei da rendere ammissibile il ricorso, articolato su due motivi;
- Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione da parte della CTR degli artt. 75 e 76 TUIR, nel testo vigente ratione temporis, nonché degli artt. 19, 21 2°comma lett. b) e 54 D.P.R. n.633/1972, nonché dell'art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. n.600/1973 e dell'art. 2697 c.c., ai fini dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in relazione alla deducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente, per asserita genericità delle fatture corrispondenti a prestazioni asseritamente erogate alla contribuente dalla società P. s.p.a. e dalla ditta L., oltre che per incongruità del compenso riportato per l'attività di assistenza contabile e fiscale svolta;
- In via preliminare, la contribuente ha eccepito l'inammissibilità del motivo nella parte in cui contesta la misura del compenso riportato dalle fatture, in quanto a. contestazione non sarebbe stata posta a fondamento della ripresa nell'avviso di accertamento; l'eccezione è destituita di fondamento, in quanto l'Agenzia riporta in ricorso per estratto l'avviso di accertamento, in cui si legge che le contestazioni circa le fatture in questione riguardano "tutti i requisiti di deducibilità dei costi di cui all'art. 109 del DPR 917/86 e di detraibilità dell'IVA, in assenza sulle fatture passive, dei requisiti ex art.21 del DPR 633/72" e. nella motivazione della ripresa di costi per "servizi amministrativi", viene dato atto del carteggio tra la contribuente e la società erogatrice del servizio per un aumento del costo delle prestazioni nel periodo d'imposta e, dunque, non vi è dubbio che la ripresa ha alla base anche la misura del quantum del compenso, ritenuta non conforme al valore normale della prestazione; essendo stata integrale vincitrice in primo grado; l'Agenzia infine non aveva l'onere di riproporre la contestazione nelle controdeduzioni in appello; nondimeno il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono riprodotte né allegate, a corredo del motivo, le fatture in questione;
- Con il secondo motivo, si fa valere il vizio motivazionale di cui all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. in relazione al medesimo passaggio argomentativo della sentenza gravata, e anche questo mezzo è inammissibile per il mancato soddisfacimento del requisito dell’autosufficienza, in assenza delle fatture;
-Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
La Corte: rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.200,00 oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa. Così deciso il 12.9.2018
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