Estratto: “fondato il profilo della censura de qua che concerne l'IRAP, dovendosi dare seguito all'ulteriore principio di diritto per il quale «In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018)”.
Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.
Estratto: “ha del tutto omesso di esaminare le allegazioni difensive della società, supportate da produzione documentale, in ordine al fatto che l'effettiva amministrazione di XXX Holding si svolgeva in Olanda, ove avevano luogo i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione”.
Estratto: “La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso”.
Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, sottolineando, quindi, non tanto la necessità di elementi ulteriori che corroborino lo scostamento dal valore dichiarato, quanto la necessità di valutazione di elementi contrari in contraddittorio con il contribuente”.
Estratto: “Tale motivazione, che non appare in realtà rispondere al motivo come è stato formulato in questa parte, non dà comunque conto della ragione per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa, e quindi, limitandosi ad affermare la conclusione senza manifestare il ragionamento che ne è alla base, è comunque insufficiente. (…) Anche su questi aspetti, non si ritrova nulla in motivazione, se non direttamente la conclusione”.
Estratto: “in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale reddittività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente”.
Estratto: “Secondo l'orientamento di questa Corte con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ai fini della sufficienza della motivazione, quando esamina i fatti di prova, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa”.
Estratto: “L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina dunque la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonché della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 21985 del 24/10/2011; n. 23607 del 20/12/2012; n. 11487 del 14/5/2013; n. 1786 del 29/1/2016; n. 18279 del 11/7/2018; n. 27837 del 31/10/2018)”.
Estratto: “Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna disamina dell'atto di impugnazione e delle ragioni del contribuente, né emergono gli elementi che giustificano il convincimento del giudice, per cui è impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo”.