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Estratto: “L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina dunque la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonché della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 21985 del 24/10/2011; n. 23607 del 20/12/2012; n. 11487 del 14/5/2013; n. 1786 del 29/1/2016; n. 18279 del 11/7/2018; n. 27837 del 31/10/2018)”.

Estratto: “la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, previsto del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, deve, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, essere effettuata nel domicilio suddetto o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto di ciò, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.