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Se è omessa la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa al domiciliatario, come risultante da regolare elezione di domicilio, il diritto di difesa risulta violato. Il processo deve essere rifatto. Accolto il ricorso del contribuente

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Estratto: “la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, previsto del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, deve, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, essere effettuata nel domicilio suddetto o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto di ciò, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 12484 del 10 maggio 2019

rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da X. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell'appellante contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane, con il quale gli era stato contestato di avere importato dalla Cina merci di valore superiore a quello dichiarato e gli era stato richiesto il pagamento di maggiori dazi doganali; il giudice d'appello ha ritenuto che: l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata era infondata, in quanto l'avviso di trattazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al difensore nominato dal contribuente presso il domicilio eletto in Napoli; era del pari infondata l'eccezione di nullità dell'atto impositivo, sottoscritto da un funzionario dell'Agenzia cui il Direttore aveva conferito delega per la firma della "posta in uscita"; il suddetto atto era sufficientemente motivato; quanto al merito, da un lato risultava accertato che il valore dichiarato della merce era inferiore a quello di merci similari importate nell'ambito dell'Unione, mentre, d'altro lato, nessuna valenza probatoria, se non meramente indiziaria, poteva essere riconosciuta alla dichiarazione della ditta produttrice in ordine al fatto che le merci importate erano difettose; avverso la sentenza, depositata il 31 maggio 2011, X. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura, cui hanno resistito, con unico controricorso, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane;

considerato che:

preliminarmente, poiché il giudizio è stato promosso nel 2007, va rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, spettando essa, in forza del decreto legislativo n. 300 del 1999 (istitutivo delle Agenzie fiscali), all'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 141 e 354, cod. proc. civ., per violazione del principio del contraddittorio; in particolare, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto regolare la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado, nonostante il fatto che il suo difensore (avv. O., con studio in XXX) avesse eletto domicilio in XXX, presso lo studio dell'avv. P. e che, invece, la comunicazione fosse stata eseguita indicando il predetto indirizzo come quello dello studio dell'avv. O.; il motivo è fondato; sono fatti non contestati che: a) nel frontespizio del ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente aveva dichiarato di essere rappresentato e difeso dall'Avv. O. e di essere con questi elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio dell'Avv. P. (vd. pag. 12 del controricorso); b) la comunicazione dell'avviso di trattazione, sia dell'udienza del 15 dicembre 2008 che del 23 marzo 2009, venne eseguita nei confronti del ricorrente in XXX, presso il suo difensore, persona fisica diversa dall'avvocato indicato nell'elezione di domicilio; c) l'avv. O. non presenziò alle udienze di trattazione fissate;

l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, prevede che la comunicazione deve essere compiuta, salvo consegna in mani proprie, nel domicilio eletto; la precisa indicazione del luogo ove si richiede sia compiuta la comunicazione, quindi, ha la funzione di definire chiaramente presso quale luogo si vuole che la stessa debba essere eseguita, dovendosi ritenere che solo nel rispetto della stessa sia possibile assicurare la regolarità della notifica e, nel caso di comunicazione della data di trattazione dell'udienza, rispettare il principio del contraddittorio; nel caso di elezione di domicilio, in particolare, assume rilievo non solo l'indicazione del luogo ove la comunicazione deve essere compiuta, ma anche, eventualmente, della persona presso cui si richiede che la stessa deve essere compiuta; si ricava, invero, dall'art. 141, cod. proc. civ., che, nel caso in cui l'elezione di domicilio avvenga con l'indicazione della persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita, questa deve avvenire nel luogo indicato nell'elezione di domicilio e la notificazione può essere compiuta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario; pertanto, ove nella elezione di domicilio sia, altresì, indicata la persona alla quale la comunicazione deve essere consegnata, è necessario che la stessa sia diretta non solo presso il luogo indicato, ma anche presso la persona il cui nominativo risulta precisato al momento dell'elezione di domicilio, costituendo anche tale profilo oggetto di delineazione dell'esatto luogo presso il quale la parte ha richiesto che venissero compiute le comunicazioni; nella fattispecie, quindi, la comunicazione della data di trattazione delle udienze del giudizio di primo grado doveva essere eseguita non solo presso il luogo indicato (via XXX) ma anche con la precisa indicazione della persona domiciliataria, ovvero dell'avv. P.;

pertanto, la circostanza che la comunicazione sia avvenuta presso il luogo indicato, ma senza indicazione del nominativo dell'avvocato al quale era stata attribuita la qualifica di dorniciliatario, costituisce un vizio che, in quanto ostativo alla corretta instaurazione del contraddittorio, avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame a disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354, cod. proc. civ.; la sussistenza di tale vizio, peraltro, sembra riconosciuto dalla stessa controricorrente, laddove, a pag. 12 del controricorso, evidenzia che l'errore rende la notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza sicuramente viziata, ma non certamente inesistente, e riguarda il nome dell'avvocato indicato sulla notifica, presso il cui studio la notifica stessa andava effettuata; il vizio di nullità della notifica non è stato sanato, atteso che l'avv. O. non ha partecipato all'udienza di trattazione; trova dunque applicazione il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, alla luce della disciplina di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, previsto del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, deve, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, essere effettuata nel domicilio suddetto o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto di ciò, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli (Cass. civ., Sez. Un., 22 giugno 2011, n. 13654; Cass. civ., 18 novembre 2000, n. 14916); ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2019.

 

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