FONDAZIONE ESERCENTE ATTIVITÀ SANITARIA. PER I GIUDICI DI SECONDO GRADO IL REQUISITO SOGGETTIVO RICHIESTO AI FINI DEL RIMBORSO IMU É SODDISFATTO.
SECONDO I GIUDICI DI SECONDO GRADO LA PROVA OFFERTA DAL CONTRIBUENTE DI DISPORRE DI RISORSE FINANZIARIE ULTERIORI È LEGITTIMA. CONFERMATA LA NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO.
LE AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO E IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DEL CREDITO D'IMPOSTA: LEGITTIME ANCHE LE AGEVOLAZIONI ANTERIORI AL 1 GENNAIO 2007.
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO AI DIVIDENDI O RINUNCIA? I DIVIDENDI NON ERANO MAI STATI INCASSATI DALLA SOCIETÀ. RESPINTO IL RICORSO DELL'UFFICIO.
VIOLAZIONE DEL CONTRADDITORIO ENDOPROCEDIMENTALE. RIFORMATA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
REGIME DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE TRAMITE LA CESSIONE DI EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO RESPINTO L'APPELLO DEL FISCO.
R.S.A: È LEGITTIMO IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI, STANTE LA LORO PREMINENTE FUNZIONE SANITARIA. I GIUDICI HANNO DANNO RAGIONE ALLA SOCIETÀ.
IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E LE RAGIONI DI DIRITTO CHE HANNO FONDATO IL CONVINCIMENTO DEI GIUDICI. LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.
QUANDO LA NOTIFICA NON PUÒ CONSIDERARSI VALIDA? ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA NOTIFICAZIONE IN QUANTO L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON RECAVA NEPPURE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DESTINATARIA.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVEVA ERRONEAMENTE NEGATO IL RIMBORSO DELL'IRPEF SUGLI EMOLUMENTI DEI DIRIGENTI DELLA RICORRENTE: IL CRITERIO INTERPRETATIVO APPLICATO DALL'UFFICIO NON SI ESTENDE ALLE HOLDING INDUSTRIALI. I GIUDICI HANNO CONFERMATO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
SECONDO LA COMMISSIONE IL CONFERITARIO SUBENTRA NEL VALORE FISCALE CHE L'AVVIAMENTO AVEVA IN CAPO AL CONFERENTE (PARIMENTI AGLI ALTRI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'AZIENDA). RESPINTO L'APPELLO DELL'UFFICIO.
ASPETTI PROCEDURALI: VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA NOTIFICAZIONE. ACCOLTO L'APPELLO DEL CONTRIBUENTE CHE HA RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA AUTOMOBILISTICA SENZA RITUALE NOTIFICA.
FRODE CAROSELLO MEDIANTE “MISSING TRADER”: I GIUDICI DI SECONDO GRADO ACCOLGONO L'APPELLO DEL CONTRIBUENTE RITENENDO NON DEBITAMENTE SODDISFATTO L'ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SULL'UFFICIO.