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FONDAZIONE ESERCENTE ATTIVITÀ SANITARIA. PER I GIUDICI DI SECONDO GRADO IL REQUISITO SOGGETTIVO RICHIESTO AI FINI DEL RIMBORSO IMU É SODDISFATTO.

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FONDAZIONE ESERCENTE ATTIVITÀ SANITARIA. PER I GIUDICI DI SECONDO GRADO IL REQUISITO SOGGETTIVO RICHIESTO AI FINI  DEL RIMBORSO IMU É SODDISFATTO.

Estratto:l'attività commerciale è quella imprenditoriale finalizzata alla produzione (e negli enti collettivi) alla distribuzione di utili. Nel caso in esame tale finalità è esclusa in radice posto che la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto, con la Conseguenza che la Fondazione in nulla si differenzia rispetto a un'ASL o a un ospedale pubblico”.

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Sentenza del 22/01/2020 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 6

Svolgimento del processo

La Fondazione (qui di seguito per brevità: XXXX )in relazione al diniego opposto dal Comune di Torino all'istanza di rimborso IMU per euro 35.140, notificato il 23 dicembre 2016, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale con sentenza n. 307/18 respingeva il ricorso e compensava le spese.

L'IMU richiesta a rimborso era stata versata dalla ricorrente Fondazione, per il 2015, a seguito dell'esercizio dell'attività sanitaria svolta dalla F...... per il tramite del Presidio Sanitario......... categoria catastale B/2, classe 2, mq 14.555, rendita catastale 22.551,08.

La citata Fondazione optava per il pagamento. dell'IMU in data 16.12.2015 anche se riteneva di avere titolo per beneficiare dell'esenzione IMU a norma dell'art. 7 comma l lettera i) del D. Lgs 504/92 ai fini ICI, richiamato ai fini IMU dall'art. 9, comma 8 D. Lgs 23/11.

Il Comune di Torino comunicava il diniego di rimborso dopo aver valutata la non sussistenza del requisito soggettivo (assenza dello scopo di lucro connesso alla non commercialità dell'Ente proprietario ed utilizzatore dell'immobile) ed oggettivo (immobile utilizzato direttamente dall'Ente.) e faceva presente che la F..... nell'anno 2013 aveva presentato il mod. Unico previsto per le società di capitali e non il modello unico " Enti non commerciali".

I primi giudici, a sostegno della propria decisione, pur dando atto delle "meritorie finalità svolte dalla Fondazione riguardo alla tutela della salute nel lavoro ed alla medicina riabilitativa riservata a molteplici patologie ", argomentavano che :

- dalla lettura dello Statuto della Fondazione si può evincere che la stessa non persegue finalità di lucro ma può svolgere attività commerciale;

la F..... ha una unica partita IVA e presenta una unica dichiarazione dei redditi;

come documentato dall 'Ufficio, la Fondazione ha presentato il mod unico 760 per le società commerciali, enti commerciali ed equiparati, anziché il mod ENC (Enti Non Commerciali) dichiarando i seguenti volumi di affari (2014 euro 290.895.392) e (2015 euro 298.170.574).

Si ritiene, conclude la sentenza della CTP, che la Fondazione non abbia fornito tale prova., ma si è limitata a sostenere che le prestazioni avvenivano in convenzione col Servizio Sanitario Regionale producendo un prodotto estratto dal bilancio che evidenzia come le prestazioni effettuate dalla Casa di Cura per il Servizio Sanitario Regionale ammontavano al 99,4% del fatturato della Casa di Cura stessa, mentre le prestazione a favore dei privati soltanto allo 0,27% e per la libera professione dei medici allo 0,30%.

Motivi della sentenza

In data 8 ottobre 2018 la Fil appella detta sentenza e lamentava come i primi giudici avessero trascurato di considerare che l'attività istituzionale esercitata dal Presidio sanitario - nell'immobile di via consiste nell'erogare in regime di ricovero ordinario ed in regime ambulatoriale servizi e prestazioni di alta specializzazione nell'ambito della medicina riabilitativa, in conformità ai requisiti di accreditamento della Regione Piemonte.

Il Comune di Torino si costituiva in giudizio in data 3.10.2019, sostenendo nelle proprie controdeduzioni la legittimità dell'atto impugnato, non avendo controparte fornito adeguata prova dell'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 7 comma l lettera (i) del D. Lgs 504/92 , così come modificato dall'art. 91 bis del D.L. 1/2012 e in particolare lo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività sanitaria.

L'appello è fondato.

L'attività istituzionale della Fondazione consiste nell'operare nelle aree istituzionali:

a) di tutela della salute

b) della medicina riabilitativa

L'Attività assistenziale è stata di supporto alla ricerca nei settori della medicina del Lavoro, Ergonomia occupazionale e Riabilitazioone del disabile e dell'anziano, Cardioangiologia, Pneumologia riabilitativa , Patologie croniche, Medicina ambientale ed il Presidio sanitario svolge attività riconducibili all'ambito complessivo della missione e delle finalità della Fondazione Salvatore Maugeri ed in particolare svolge attività nel campo sanitario

Questa Commissione regionale osserva che l'art. 7, comma l lettera i del D. Lgs 504/92, introdotto ai fini ICI e richiamato dalla disciplina IMU ex art. 9, comma 8 del D. Lgs 23/2011 riconosceva l'esenzione agli " immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del TUIR ... .... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie di ricerca scientifica, didattiche culturali ricreative e sportive ........ "

Col D.M. 19 novembre 2012 n. 200, ai sensi del combinato disposto degli art.7 D. Lgs 504/92 e 3 e 4 del D.M., i requisiti per beneficiare della esenzione da IMU sono i seguenti:

a) proprietario ed utilizzatore dell'immobile devono essere enti non commerciali ex art. 73 comma l lett. c TUIR;

b) l'Ente non commerciale deve svolgere nell'immobile una delle attività indicate nell'art.7 l° comma lettera i ) D. Lgs 504/92 ( c.d. attività istituzionali) fra le quali rientrano le attività assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica ;

c) le attività istituzionali devono essere svolte con modalità non commerciali ( vedi art. 3 D.M. n. 200/2012);

d) lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciale quando le stesse ( art. 4 del D.M. 200/2012) " sono accreditate e contrattualizzate e convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico"

La norma richiamata richiede ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU un requisito soggettivo e uno oggettivo.

Il requisito soggettivo è soddisfatto quando gli immobili sono utilizzati da soggetti di cui all'art.73 c.l lett c) TUIR vale a dire "Enti pubblici e privati diversi dalle società".

In particolare l'Ente non commerciale deve svolgere nell'immobile una delle attività indicate nell'art. 7 , l° comma lettera i) del D. Lgs 504/92 ( attività istituzionali), fra le quali rientrano le attività assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quale indubbiamente è sulla base dello Statuto quella della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali. Anche tale presupposto è soddisfatto,perché l'attività commerciale è quella imprenditoriale finalizzata alla produzione (e negli enti collettivi) alla distribuzione di utili. Nel caso in esame tale finalità è esclusa in radice posto che la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto, con la conseguenza che la Fondazione in nulla si differenzia rispetto a un'ASL o a un ospedale pubblico.

Infatti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 200/2012 le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

- il divieto di distribuire utili

-l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione

-l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di scioglimento

Il requisito oggettivo richiede che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'Ente, il che è fatto pacifico, perché non contestato.

A nulla rileva poi la circostanza che la Fondazione per finalità prudenziali o per errore abbia presentato il mod. Unico 760 per le società di capitali , enti commerciali ed equiparati, perché l'errore non esclude la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.

L'appello va quindi accolto, con conseguente annullamento del diniego di rimborso. La complessità della questione e l'errore commesso dalla FONDAZIONE giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

                                                                         PQM

LA COMMISSIONE

In riforma dell'impugnata sentenza annulla il diniego di rimborso che dichiara dovuto. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Torino, 5 novembre 2019

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