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LA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA A MEZZO PEC TRAMITE FILE PDF É ILLEGITTIMA. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.

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LA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA A MEZZO PEC TRAMITE FILE PDF É ILLEGITTIMA. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.

Estratto: Nel caso in esame(...) il file dell'atto impugnato è un file pdf, non risultando avere anche l'estensione p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Vi è in sostanza violazione di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale agli articoli 20 comma I bis e 21, essendo la cartella allegata alla pec un normalissimo file pdf privo dell'estensione p7m e, come tale, non firmato digitalmente. Il semplice file pdf, difatti, non può qualficarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altro, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. La notifica tramite p.e.c. della cartella esattoriale sarebbe stata legittima ove la stessa, allegata quale documento informatico, fosse risultata firmata digitalmente, con l'aggiunta all'estensione pdf anche di quella p7m e quindi il file, dopo il nome, avrebbe dovuto riportare l'estensione pdf.p7m”.

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Sentenza del 22/01/2020 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Macerata Sezione/Collegio 1

Massima:

La notifica della cartella esattoriale via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione pdf anziché p7m; solo l'estensione p7m garantisce, infatti, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, nonché - per quanto attiene la firma digitale - l'identificabilità del suo autore e la relativa paternità dell'atto. La notificazione per posta elettronica certificata del semplice file pdf non è dunque valida, con conseguente illegittimità derivata della stessa cartelle che deve essere annullata

Testo:

I - Con ricorso depositato li 10/11/2017 ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata la società P I s.r.l. avverso una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 per l'anno 2015.

La società ricorrente contesta la cartella di pagamento e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: -carenza di motivazione per mancata indicazione dei calcoli da cui derivano i singoli importi intimati; -mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni; -indeterminatezza degli oneri di riscossione; -indeterminatezza dell'IVA in pagamento; -mancata allegazione degli atti richiamati; -gli interessi di mora sui tributi sono superiori al tasso soglia previsto dalla legge; -irregolarità della notifica della cartella inviata tramite p.e.c. come semplice allegato in formato PDF, senza firma digitale; -l'iscrizione a ruolo è viziata, perché con il procedimento ex art. 36 bis si possono soltanto correggere errori materiali nelle dichiarazioni presentate.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con atto del 19/12/2017, contestando la fondatezza delle eccezioni svolte dalla società ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Precisa l'Ufficio che la cartella è stata emessa per mancato versamento IRES per euro 54.206,00 ed IVA per ? 180.469,00.

Eccepisce che non sussista la carenza di motivazione della cartella impugnata, e comunque la motivazione è evidente, in quanto è stata eseguita una liquidazione automatizzata sulla base del confronto tra quanto esposto in dichiarazione come dovuto e quanto versato.

Il calcolo degli interessi é stato fatto in un prospetto contenuto nella comunicazione di irregolarità notificata nel marzo 2017.

La misura degli interessi di mora è prevista per legge. Gli interessi sono calcolati esclusivamente sull'imposta e non su sanzioni ed interessi.

Gli interessi di morta non sono calcolati in cartella perché decorrono dopo 60 giorni dalla notifica della stessa, ma sono comunque determinati per legge. Anche l'aggio dovuto all'Agente della Riscossione è previsto dalla legge. Circa l'IVA dovuta, l'Ufficio l'ha ricalcolata in diminuzione di quella dichiarata perché sono emersi dei pagamenti fatta dalla ricorrente. La notifica effettuata a mezzo p.e.c. è da ritenersi valida. Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna Camera di Consiglio.

II - Il ricorso va accolto. L'eccezione sull'inesistenza della notifica, poiché allegata alla p.e.c. la cartella in formato pdf, è meritevole di accoglimento.

Nel caso in esame, infatti, il file dell'atto impugnato è un file pdf, non risultando avere anche l'estensione p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Vi è in sostanza violazione di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale agli articoli 20 comma I bis e 21, essendo la cartella allegata alla pec un normalissimo file pdf privo dell'estensione p7m e, come tale, non firmato digitalmente. Il semplice file pdf, difatti, non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altro, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. La notifica tramite p.e.c. della cartella esattoriale sarebbe stata legittima ove la stessa, allegata quale documento informatico, fosse risultata firmata digitalmente, con l'aggiunta all'estensione pdf anche di quella p7m e quindi il file, dopo il nome, avrebbe dovuto riportare l'estensione pdf.p7m. 

Nel senso di ritenere l'invalidità della notifica della cartella si veda, tra le altre, Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia sez. I 31/7/2017 n. 204 che testualmente dispone:" la notifica via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione pdf anziché p7m, atteso che non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, /'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto è garantita solo attraverso /'estensione del file p7m. Con la notifica via PEC in formato pdf non viene prodotto l'originale della cartella ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale".

 Dello stesso tenore si segnalano altre pronunce, tra le quali Comm. Trib. Prov. Milano sez. I, 3/2/2017 n. 1023, la quale ha deciso che "Qualora la cartella esattoriale allegata alla P EC e notificata sotto forma di documento informatico risulti essere un normalissimo file pdf privo dell'estensione p7m e, come tale, quindi, non firmato digitalmente, lo stesso file non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l 'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua integrità e immodificabilità, come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. Conseguentemente la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella, e, per tale motivo, deve essere annullata" (nello stesso senso Comm. Trib. Prov. Vicenza sent. n. 615/02/2017; Comm. Trib. Reg. Campania sent. n. 9464/11/17; Comm. Trib. Prov. Savona sent. n. 100/2017).

Alla luce di tali recenti orientamenti, pertanto, nonostante la pronuncia della Cassazione n. 9872/2016 che non riteneva la necessità della sottoscrizione, affinché potesse ritenersi valida e legittima la notifica tramite p.e.c. della cartella esattoriale, la stessa cartella deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico firmato digitalmente. La decisione sul punto è assorbente rispetto alle altre questioni proposte, riguardando la validità stessa dell'atto impugnato.

Stante la novità della questione, con una giurisprudenza peraltro innovativa rispetto all'orientamento della Cassazione, se pure quest'ultimo non riferito propriamente alla notifica via p.e.c., la Commissione ritiene equo compensare le spese di lite.

                                                         PQM

La Commissione delibera di accogliere il ricorso. Spese integralmente compensate.

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