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REGIME DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE TRAMITE LA CESSIONE DI EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO RESPINTO L'APPELLO DEL FISCO.

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REGIME DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE TRAMITE LA CESSIONE DI EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO RESPINTO L'APPELLO DEL FISCO.

Estratto:Questa CTR ritiene che la sentenza di prime cure vada confermata sotto tale aspetto, dal momento che "in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni”.

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Sentenza del 03/02/2020 n. 370 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 7

Testo:

N.T. impugnava davanti alla CTP di Forlì l'avviso di accertamento di cui in intestazione, per il recupero a tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione nel corso del 2009, a srl P., di un fabbricato adibito a civile abitazione, per euro 285.000;

l'Agenzia delle Entrate riteneva, infatti, che l'immobile fosse stato ceduto come area edificabile.

Il ricorso si fondava su argomenti di natura procedimentale e di merito.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La sentenza scrutinata ha accolto le doglianze del N., sotto entrambi i profili ed avverso la stessa ha interposto gravame l'ufficio pubblico;

il contribuente si è costituito con proprie deduzioni.

MOTIVAZIONE

Questa CTR deve soffermarsi in primo luogo sull'eccezione del contribuente di nullità dell'atto di accertamento, firmato dal dr G.G., indicato ed individuato solo per la carica di "capo ufficio controlli'', su delega del Direttore Provinciale, non allegata.

In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni. (v. Cass .. Sez. 5 - , Sentenza n. 19190 del 17/07/2019, Rv. 654755-01).

A questo incombente ha provveduto nel corso del presente giudizio, producendo l'atto di nomina del dr G., quale capo ufficio controlli, fin dall'8.8.2013 e quindi quale destinatario della delega-ordine di servizio; la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01).

Nel merito, si tratta di verificare se oggetto della compravendita fosse, nell'effettiva intenzione delle parti, un edificio ovvero un terreno edificabile.

La tesi dell'Agenzia delle Entrate è legata al fatto che dopo la stipula del preliminare di vendita, il 10.7.2008, il contribuente - il 27.11.2008 - aveva presentato istanza di demolizione e ricostruzione dell'edificio, assentita il 3.6.2009; il 22.9.2009 veniva concluso il contratto definitivo ed il 28.10.2009, il venditore faceva intestare alla società acquirente il permesso edificatorio.

Questa CTR ritiene che la sentenza di prime cure vada confermata sotto tale aspetto, dal momento che "in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5088 del 21/02/2019, Rv. 652599 - 01).

Questo insegnamento vale, a maggior ragione nel caso di specie, dove l'originario accordo delle parti viene arguito da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base di un potere di qualificazione ex art. 1362 c.c. che la giurisprudenza più recente non riconosce agli uffici finanziari.

La sentenza di primo grado va quindi confermata; la diversa motivazione adottata, che si fonda solo sui motivi di merito, consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

                                                           P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; compensa le spese di giudizio.

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