Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

R.S.A: È LEGITTIMO IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI, STANTE LA LORO PREMINENTE FUNZIONE SANITARIA. I GIUDICI HANNO DANNO RAGIONE ALLA SOCIETÀ.

Scritto da
Vota l'articolo!
(0 voti)

R.S.A: È LEGITTIMO IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI, STANTE LA LORO PREMINENTE FUNZIONE SANITARIA. I GIUDICI HANNO DANNO RAGIONE ALLA SOCIETÀ.

 

Estratto: “l'art. 2 della legge regionale n. 41 del del 1993 definisce le residenze sanitarie assistenziali "strutture sanitarie residenziali", descrivendo le prestazioni fornite dalle stesse, di tipo quasi esclusivamente sanitario. Perciò, l'ente appellato è assimilabile ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo assolutamente prevalente la funzione sanitaria, rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Sentenza del 04/02/2020 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2

Massima:

Le "residenze sanitarie assistenziali", come definite dall'art. 2 della legge regionale del Lazio n. 41 del 1993, sono strutture sanitarie che forniscono prestazioni di tipo quasi esclusivamente sanitario. Sono quindi assimilabili ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 del dPR 633/73) essendo prevalente la funzione sanitaria. Ne consegue che, operando fuori del regime di convenzione, le sue prestazioni sono soggette al regime iva, compreso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 L. R. Lazio n. 41 del 1993.

Testo:

Premesso in fatto.

Con la sentenza in esame, il primo giudice ha riconosciuto il diritto della società XXXX alla detrazione dell'lva sugli acquisti, trattandosi di residenza sanitaria assistenziale, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1993, non convenzionata con il servizio sanitario nazionale, con prestazioni da assoggettarsi ad Iva. Ciò in quanto, ad avviso del giudice, l'ente è assimilabile ad una casa di cura ( cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo prevalente la funzione sanitaria rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo.

Avverso la sentenza si è gravata l'agenzia delle entrate evidenziando una sua carenza di motivazione ed una errata valutazione degli atti di causa. L'Ufficio ritiene, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, che le prestazioni dalle residenze sanitarie assistenziali sarebbero comprese tra quelle di cui all'art. 120 n. 21 del dpr n. 633 del 1972 che prevede un regime di esenzione dall'lva.

Si è costituita la società contribuente, evidenziando il fatto che il primo giudice avrebbe motivato in maniera precisa e puntuale la propria decisione. Con successiva memoria ha depositato copia di una sentenza, relativa ad una richiesta, della società appellata, di rimborso IVA per un diverso anno di imposta, riconosciuta legittima dal giudice.

Considerato in diritto.

L'appello non è fondato.

Infatti, l'art. 2 della legge regionale n. 41 del del 1993 definisce le residenze sanitarie assistenziali "strutture sanitarie residenziali", descrivendo le prestazioni fornite dalle stesse, di tipo quasi esclusivamente sanitario.

Perciò, l'ente appellato è assimilabile ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo assolutamente prevalente la funzione sanitaria, rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo. Conseguentemente, operando fuori del regime di convenzione, le sue prestazioni sono soggette al regime dell'IVA, compreso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquista in tal senso sez. Ili n. 1949 del 2019).

Pertanto, il gravame va respinto. Le spese di difesa vanno compensate, considerate le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

                                                     P.Q.M.

Respinge l'appello e compensa tra le parti le spese di difesa.

***

Per contattarci e richiedere una consulenza o discutere del tuo caso, compila il modulo contatti che trovi nella pagina principale https://www.studiotributariodlp.it

Letto 278 volte
DLP