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R.S.A: È LEGITTIMO IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI, STANTE LA LORO PREMINENTE FUNZIONE SANITARIA. I GIUDICI HANNO DANNO RAGIONE ALLA SOCIETÀ.

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R.S.A: È LEGITTIMO IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI IVA SUGLI ACQUISTI, STANTE LA LORO PREMINENTE FUNZIONE SANITARIA. I GIUDICI HANNO DANNO RAGIONE ALLA SOCIETÀ.

 

Estratto: “l'art. 2 della legge regionale n. 41 del del 1993 definisce le residenze sanitarie assistenziali "strutture sanitarie residenziali", descrivendo le prestazioni fornite dalle stesse, di tipo quasi esclusivamente sanitario. Perciò, l'ente appellato è assimilabile ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo assolutamente prevalente la funzione sanitaria, rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo”.

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Sentenza del 04/02/2020 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2

Massima:

Le "residenze sanitarie assistenziali", come definite dall'art. 2 della legge regionale del Lazio n. 41 del 1993, sono strutture sanitarie che forniscono prestazioni di tipo quasi esclusivamente sanitario. Sono quindi assimilabili ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 del dPR 633/73) essendo prevalente la funzione sanitaria. Ne consegue che, operando fuori del regime di convenzione, le sue prestazioni sono soggette al regime iva, compreso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 L. R. Lazio n. 41 del 1993.

Testo:

Premesso in fatto.

Con la sentenza in esame, il primo giudice ha riconosciuto il diritto della società XXXX alla detrazione dell'lva sugli acquisti, trattandosi di residenza sanitaria assistenziale, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1993, non convenzionata con il servizio sanitario nazionale, con prestazioni da assoggettarsi ad Iva. Ciò in quanto, ad avviso del giudice, l'ente è assimilabile ad una casa di cura ( cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo prevalente la funzione sanitaria rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo.

Avverso la sentenza si è gravata l'agenzia delle entrate evidenziando una sua carenza di motivazione ed una errata valutazione degli atti di causa. L'Ufficio ritiene, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, che le prestazioni dalle residenze sanitarie assistenziali sarebbero comprese tra quelle di cui all'art. 120 n. 21 del dpr n. 633 del 1972 che prevede un regime di esenzione dall'lva.

Si è costituita la società contribuente, evidenziando il fatto che il primo giudice avrebbe motivato in maniera precisa e puntuale la propria decisione. Con successiva memoria ha depositato copia di una sentenza, relativa ad una richiesta, della società appellata, di rimborso IVA per un diverso anno di imposta, riconosciuta legittima dal giudice.

Considerato in diritto.

L'appello non è fondato.

Infatti, l'art. 2 della legge regionale n. 41 del del 1993 definisce le residenze sanitarie assistenziali "strutture sanitarie residenziali", descrivendo le prestazioni fornite dalle stesse, di tipo quasi esclusivamente sanitario.

Perciò, l'ente appellato è assimilabile ad una casa di cura (di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del dpr 633 del 1973), essendo assolutamente prevalente la funzione sanitaria, rispetto a quella assistenziale e ricettiva, come nelle case di riposo. Conseguentemente, operando fuori del regime di convenzione, le sue prestazioni sono soggette al regime dell'IVA, compreso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquista in tal senso sez. Ili n. 1949 del 2019).

Pertanto, il gravame va respinto. Le spese di difesa vanno compensate, considerate le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

                                                     P.Q.M.

Respinge l'appello e compensa tra le parti le spese di difesa.

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