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SECONDO LA COMMISSIONE IL CONFERITARIO SUBENTRA NEL VALORE FISCALE CHE L'AVVIAMENTO AVEVA IN CAPO AL CONFERENTE (PARIMENTI AGLI ALTRI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'AZIENDA). RESPINTO L'APPELLO DELL'UFFICIO.

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SECONDO LA COMMISSIONE IL CONFERITARIO SUBENTRA NEL VALORE FISCALE CHE L'AVVIAMENTO AVEVA IN CAPO AL CONFERENTE (PARIMENTI AGLI ALTRI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'AZIENDA). RESPINTO L'APPELLO DELL'UFFICIO.

Estratto: “Correttamente i Giudici di primo grado hanno richiamato a norma di comportamento n. 181 dell' 8 giugno 2011 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, per la quale in caso di conferimento d'azienda, nella ipotesi in cui risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.

Ciò in quanto l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda, inscindibile dalla stessa, che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa”.

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Sentenza del 15/11/2019 n. 4556 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 19

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società R. srl presentava ricorso avverso un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2011, con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma l, del D.p.r. 600/1973, recuperava a tassazione ai fini Ires ed Irap un maggior imponibile per quote di ammortamento ritenute non spettanti in violazione dell'art. 103, comma 3 bis, del D.p.r. n.917/86.

La Commissione adita accoglieva il ricorso.

Propone gravame l'amministrazione rilevando che, oltre all'iscrizione in bilancio, la ricorrente aveva beneficiato di componenti negativi di reddito relativi a quote di ammortamento degli avviamenti conferiti, indicandoli in dichiarazione dei redditi.

Precisa che le operazioni contestate formalmente giustificate per realizzare un piano di riorganizzazione, quale operazione giuridicamente lecita, avrebbero, comunque, comportato una violazione degli artt. 103, comma 3 bis e 176 del D.p.r. n. 917/86, secondo l'interpretazione fornita con Circolare della stessa Agenzia.

Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il ristoro delle spese di lite.

L'appellata si è costituita in giudizio contestando compiutamente il gravame.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

                                                         MOTIVI

Secondo l'appellante l'Ufficio, il valore dell'avviamento non sarebbe oggetto di trasferimento unitamente all'azienda, ma verrebbe stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale di riferimento. Deduce che nel conferimento di azienda o di ramo d'azienda la voce avviamento può essere iscritta, a seguito di precedenti operazioni straordinarie, solo nella contabilità della conferente.

Richiama la circolare del 3 marzo 2009, n. 8, nella quale era stato chiarito che l'operazione di conferimento di azienda realizzata ai sensi dell'art.176 del TUIR non costituisce una fattispecie "realizzativa", nel senso che non rappresenta un'ipotesi di decadenza dal regime fiscale del riallineamento.

Inoltre, il concetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso delle attività e passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria.

Pertanto, considerato che il valore dell'asset avviamento non è oggetto di trasferimento, ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale di riferimento, tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dall'art. 176, comma l, del TUIR.

Ne deriverebbe che il soggetto conferente deve continuare il processo di ammortamento ed i Giudici si sarebbero limitati a riportare la tesi dell'Ordine dei Commercialisti senza alcuna motivazione.

Tale motivo deve essere rigettato.

Ed, invero, se così fosse l'avviamento sarebbe un elemento patrimoniale riferibile esclusivamente al soggetto imprenditore e non ai beni che formano l'azienda, mentre, al contrario l'avviamento è una qualità dell'azienda e non del soggetto che ne ha la titolarità ed indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito.

Correttamente i Giudici di primo grado hanno richiamato a norma di comportamento n. 181 dell' 8giugno 2011 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, per la quale in caso di conferimento d'azienda, nella ipotesi in cui risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.

Ciò in quanto l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda, inscindibile dalla stessa, che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.

Come è noto l'avviamento indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito, cioè la sua capacità di profitto, e costituisce una qualità dell'azienda, non suscettibile di rapporti giuridici separati ed è un elemento essenziale dell'azienda il cui valore dipende dal complesso delle attività e delle passività che costituiscono l'azienda e, conseguentemente, deve seguire l'azienda cui si riferisce.

Pertanto, il valore dell'avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento patrimoniale attivo per il solo acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso e non può essere trattenuta dalla società conferente.

Per tale ragione il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.

La natura della controversia e l'assenza di giurisprudenza univoca in materia comporta la compensazione delle spese di lite.

                                                          P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Spese compensate.

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