Estratto: “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento": il messo notificatore ha del pari omesso tale adempimento essendosi discostato dal parametro normativo richiesto ai fini della validità della notifica dell'atto”.
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Sentenza del 15/11/2019 n. 4563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 14
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti oggetto della presente causa possono così essere riassunti:
1) S. B. ha impugnato l'atto di accertamento n. TNLXXX con cui gli è stato intimato il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012: a dire del ricorrente S. B. tale atto non gli era stato ritualmente notificato, atteso che dalla busta in originale contenente l'avviso di liquidazione reperita presso la casa Comunale di Milano era emersa l'esistenza di una prima notifica effettuata nel gennaio del 2014 a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo di Via F. C. n. x in M. dove il B. risultava allora avere il domicilio fiscale; non andata a buon fine tale notifica in quanto egli era risultato trasferito, l'Ufficio aveva tentato, il successivo 17 febbraio 2014, una seconda notifica sempre presso l'indirizzo di Via F. C. n. X in M. per il tramite del messo comunale che, informato dal custode dello stabile che il B. si. Era trasferito altrove, ha nuovamente effettuato un terzo tentativo il 20 febbraio 2014 non reperendo nuovamente esso destinatario ma effettuando ciononostante la notifica dell'avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 avendo considerato esso destinatario quale irreperibile assoluto; la doglianza palesata dal B. risiede nel fatto che il messo ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 senza avere previamente effettuato opportune ricerche di esso destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale;
2) Costituitosi regolarmente l'Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha, con sentenza n. 5959/2017 disatteso il ricorso del contribuente B. ritenendo che l'atto gravato era stato regolarmente notificato per il fatto che l'atto "risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, via C. n. X, M.. Giunto in loco, il messo ha trovato il custode, M. S. , il quale ha dichiarato che il sig. B. si era trasferito ignorasi dove, di conseguenza l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale di M. ex art. 60 DPR 600/73, lettera E. Nel caso de quo, il Messo Comunale si è trovato di fronte ad una irreperibilità assoluta in quanto all'indirizzo di residenza conosciuto, il custode ha dichiarato che il sig. B si era trasferito ignorasi dove e pertanto poteva solo notificare con il deposito presso casa Comunale ed affiggendo relativo avviso all'Albo Pretorio per 8 gg consecutivi";
3) S. B. ha interposto appello avverso la sentenza n. 5959/2017 deducendo la nullità dell'atto gravato stante il difetto di notifica per violazione dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973: a detta di parte appellante il procedimento di notifica era stato viziato dal fatto che il messo aveva provveduto ai sensi della norma sopra citata, e delle relative modalità di notifica meno garantiste per il soggetto inciso dai provvedimenti impositivi, senza avere previamente effettuato opportune ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussisteva il domicilio fiscale e/o senza averne dato idonea contezza nella relata di notifica;
4) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell'appello della contribuente e per la conferma della sentenza di primo grado: l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento della notifica dell'atto, il domicilio fiscale del B. risultava essere Via F. C. n. X in M. e che, di conseguenza, del tutto rituale doveva essere considerata la notificazione suddetta costituendo preciso onere del contribuente comunicare tempestivamente all'amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, onere nel caso di specie non adempiuto; l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato infine che in caso di irreperibilità assoluta non occorre che le ricerche, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel Comune dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella relata di notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione ritiene di dover accogliere l'appello azionato da S. B. ed, in riforma della sentenza di primo grado, di annullare l'atto impugnato per i motivi di seguito enunciati.
L'art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede in tema di notificazione degli atti impositivi che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione": la norma abilita l'Ufficio a provvedere alla notifica degli atti impositivi secondo le modalità meno garantiste della norma in esame che consente che per gli irreperibili l'avviso. di deposito sia affissò nell'albo pretorio del comune piuttosto che presso la porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente con l'omissione dell'inoltro della successiva raccomandata, subordinando però tale facoltà al fatto che prima di procedervi si effettuino ricerche del destinatario presso eventuale altra abitazione od ufficio ubicato nel territorio del Comune ove sussista il domicilio fiscale del contribuente; nel caso al vaglio del presente giudizio pare alla Commissione che il messo si sia astenuto dal fare tali ricerche avendo tentato di notificare l'atto per ben tre volte presso il medesimo luogo di via C n. x in M. allorché era pacifico che il destinatario dell'atto non risultasse più risiedere lì da tempo.
La giurisprudenza del Supremo Collegio ha infatti chiarito che "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune" (si veda la sentenza n. 16696 del 3 luglio 2013) e che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le "modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e}, del d.p.r. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo.non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60 cit., le generiche informazioni tornite dal custode dello stabile" (si veda l'ordinanza n. 2887 del 3 luglio 2013); tale principio è stato di recente ribadito dall'ordinanza n. 6765 del 2019 con cui gli Ermellini hanno ribadito che "In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente poi risultato detenuto nel medesimo Comune": da tali arresti si evince che l'amministrazione finanziaria ben può avvalersi del metodo notificatorio men garantista per il destinatario dell'atto di cui all'art. 60, lettera e), del d.p.r. n. 600 del 1973 purché provveda ad accertarsi della effettiva irreperibilità del destinatario andando a verificare se nel territorio del Comune dei domicilio fiscale sussisteva altra abitazione od ufficio ove poter notificare l'atto.
Di tali ricerche poi occorre dare atto nella relata di notifica, sia pur con formule non sacrali, affinché di esse si abbia con chiarezza l'effettivo compimento, come affermato dall'ordinanza n. 19958 del 27 luglio 2018 della Suprema Corte a mente della quale "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento": il messo notificatore ha del pari omesso tale adempimento essendosi discostato dal parametro normativo richiesto ai fini della validità della notifica dell'atto.
A nulla vale obiettare, come sostenuto dalla difesa erariale, che in caso di mancata tempestiva comunicazione della variazione del domicilio fiscale la notifica degli atti può essere fatta presso il domicilio fiscale risultante all amministrazione finanziaria, e ciò considerato che nessuno nega che la notifica al B avrebbe potuto essere fatta presso l'allora domicilio fiscale di Via F. C. n. x in M., previa però l'effettuazione delle ricerche nei termini sopra esposti,.ricerche che il messo comunale ha pacificamente omesso.
Consegue in definitiva l'accertamento della omessa notifica dell'atto gravato e l'accoglimento dell'appello del contribuente appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate all'Ufficio appellato nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello azionato da S .B. e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto di accertamento n. TNLXXX per cui è lite.
Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore di S. B., delle spese del presente grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
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