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QUANDO LA NOTIFICA NON PUÒ CONSIDERARSI VALIDA? ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA NOTIFICAZIONE IN QUANTO L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON RECAVA NEPPURE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DESTINATARIA

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QUANDO LA NOTIFICA NON PUÒ CONSIDERARSI VALIDA? ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA NOTIFICAZIONE IN QUANTO L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON RECAVA NEPPURE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DESTINATARIA.

Estratto: Nel caso di specie, la commissione ha ritenuto valida la notifica del provvedimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, malgrado risultasse provato solo l'invio della raccomandata informativa e malgrado l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recasse la sottoscrizione della destinataria”.

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Civile,  Sez. 5, ordinanza Num. 7388 del 17 marzo 2020.

Premesso che:

1.1a commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 25 luglio 2013, n.168, riteneva che, al contrario di quanto sostenuto da R.R. a sostegno del ricorso avverso una cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle Entrate, l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di liquidazione d'imposta fosse indubitabile alla luce, da un lato, della relata nella quale l'ufficiale notificatore aveva scritto di essersi recato presso l'indirizzo di residenza della destinataria, di averne constatata l'irreperibilità e di avere provveduto "mediante l'art. 140 c.p.c. e avvisata mediante raccomandata A.R. e avviso appeso alla porta come per legge", dall'altro lato, dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che conteneva la data di spedizione e il timbro dell'ufficio postale di partenza, senza che rilevasse l'assenza nel medesimo avviso di ricevimento della firma dell'ufficiale postale e della firma della destinataria;

2. avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione con tre motivi;

3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

considerato che:

1. con i tre motivi di ricorso, la contribuente lamenta, in riferimento all'art.360 comma 1, nn.3 e 5, violazione dell'art.140 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la notifica si fosse perfezionata laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che nella relata era evidenziato il compimento di solo due delle tre formalità previste dal suddetto articolo (affissione "dell'avviso" alla porta della casa e invio della raccomandata informativa, non anche avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale) e che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recava la firma né l'indirizzo della destinataria né la data di consegna dell'atto né il timbro postale con la data di consegna;

2. il ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.

L'art.140 c.p.c. stabilisce: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Questa Corte, con ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, ha statuito che "In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa".

Con sentenza n.2959/2012, alla quale ha fatto seguito l'ordinanza n. 32201 del 12/12/2018. è stato altresì affermato che "nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art.140 cod.proc.civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso".

Nel caso di specie, la commissione ha ritenuto valida la notifica del provvedimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, malgrado risultasse provato solo l'invio della raccomandata informativa e malgrado l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recasse la sottoscrizione della destinataria;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito (art.384, comma2, c.p.c.) con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente; 4. le spese del merito sono compensante in ragione del fatto che il merito ha avuto corso prima del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale

conseguente alla decisione della Consulta n. 3/2010;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

                                                       P.Q.M.

 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2020.

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