AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI TIA. LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA.
CESSIONE DI BENI IMMOBILI: GLI INDIZI DI GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA QUALI PRESUPPOSTI NELL'ACCERTAMENTO DI MAGGIOR REDDITO. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.
CARENZA DI MOTIVAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE. LA CASSAZIONE HA DICHIARATO LA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA DAI RICORRENTI
TRUFFA FISCALE E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI. NON È CONTESTABILE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FRODE CHE ABBIANO UTILIZZATO I BENI ACQUISTATI A SOLO SCOPO COMMERCIALE.
MANIFESTA ED IRRIDUCIBILE CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. LA SENTENZA IMPUGNATA DALLA CONTRIBUENTE È NULLA.
PLURIME RATIONES DECIDENDI DELLA SENTENZA IMPUGNATA E CRITERI DI IMPUGNAZIONE.
Estratto: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza."
LA DATA DI INVIO DELLE FATTURE, POSTA DAI GIUDICI DI SECONDO GRADO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE, É INVECE IRRILEVANTE SECONDO LA CASSAZIONE.
Il potenziale dell'Intelligenza Artificiale: perché le imprese italiane dovrebbero considerare la delocalizzazione per usarla (in Italia hanno bloccato i servizi principali di intelligenza artificiale)
Delocalizzazione: una soluzione strategica alle restrizioni sull'Intelligenza Artificiale in Italia
L'Intelligenza Artificiale e la produttività: come il divieto italiano rallenta la crescita delle imprese locali
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. MA IL RICORSO NON RISULTA NOTIFICATO. É INAMMISSIBILE.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE( E ALTRE MANCANZE) DELLA SENTENZA IMPUGNATA. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE AL CONTRIBUENTE.
RECUPERO SOMME RELATIVE AGLI ANNI 1990,1991,1992. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA É DECADUTA DAL POTERE IMPOSITIVO. I GIUDICI DANNO RAGIONE AI CONTRIBUENTI COINVOLTI NEL SISMA DEL 1990.