Massima: “Nel caso di società di persone, poiché l’accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.