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EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. MA IL RICORSO NON RISULTA NOTIFICATO. É INAMMISSIBILE.

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EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. MA IL RICORSO NON RISULTA NOTIFICATO. É INAMMISSIBILE.

Estratto: “Premesso che il contenzioso trae origine da una verifica della Guardia di Finanza effettuata su delega della competente Procura della Repubblica, con la quale veniva accertata la mancata sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della società intimata a percepire i finanziamenti pubblici, nonché la emissione di fatture per operazioni inesistenti al solo scopo di fare come reali i costi sostenuti, il collegio osserva preliminarmente che il ricorso non risulta notificato e pertanto va dichiarato inammissibile avuto riguardo alla mancata ripresa del processo notificatorio ad opera della Agenzia ricorrente”.

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Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 5832 del 3 marzo  2020.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 124/29/11 depositata 1'8.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019 dal relatore cons. F. M.

Rilevato che - La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto da E. srl avverso provvedimento di recupero della somma di euro 41.316,55 per IVA indebitamente utilizzata per rimborso relativo all'anno 2001, ritenendo che l'utilizzo della somma indicata sia stato conforme alle regole, essendo serviti i fondi in questione a pagare la realizzazione di un opificio e del suo arredo.

- Gravata di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio tra le parti, tale sentenza veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia con la seguente motivazione: "..il finanziamento pubblico per la realizzazione di un fabbricato è previsto dalla normativa riguardante la industrializzazione del Mezzogiorno...i lavori in questione sono stati realizzati in base al progetto della costruzione e gli stessi lavori sono stati realizzati nei tempi previsti...l'avviso di accertamento si appalesa pertanto illegittimo perché privo di chiare motivazioni".

Per la cassazione della predetta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

- Parte intimata non si è costituita.

Considerato che - Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Omessa insufficiente o contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c."; 2) "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 36 del d. 1gs. 546/92 nonché all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.": 3) "Nullità della sentenza per error in procedendo con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.".

Premesso che il contenzioso trae origine da una verifica della Guardia di Finanza effettuata su delega della competente Procura della Repubblica, con la quale veniva accertata la mancata sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della società intimata a percepire i finanziamenti pubblici, nonché la emissione di fatture per operazioni inesistenti al solo scopo di fare come reali i costi sostenuti, il collegio osserva preliminarmente che il ricorso non risulta notificato e pertanto va dichiarato inammissibile avuto riguardo alla mancata ripresa del processo notificatorio ad opera della Agenzia ricorrente. L'esito del giudizio comporta che nessuna pronuncia debba rendersi in punto spese.

                                                   P. Q. M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 2 ottobre 2019

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