PRESCRIZIONE: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA BEN OLTRE DIECI ANNI DAGLI ATTI IMPOSITIVI. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.
NULLITÀ DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE. UN CASO.
L'OPERAZIONE ECONOMICA RIENTRAVA NEL PROGRAMMA APPROVATO DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA. RIGETTATO IL RICORSO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO.
CONTRIBUTI DI BONIFICA. LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SI É PRONUNCIATA IN CONTRASTO CON L'ORIENTAMENTO PREVALENTE SUL PUNTO. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.
È EMENDABILE LA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE RELATIVA AL QUADRO CC? UNA RECENTISSIMA SENTENZA FA CHIAREZZA.
ERRONEA TRASCRIZIONE DI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE. SI TRATTA DI ERRORE MATERIALE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA. IL LIMITE NELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROFILI LOGICO-GIURIDICI.
NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE. UN CASO DI IRREPERIBILITÀ RELATIVA. I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE PERFEZIONATA LA NOTIFICA DELL'INVITO CON LA COMPIUTA GIACENZA.
MOTIVAZIONE CARENTE. ACCOLTI IL SECONDO E IL QUARTO MOTIVO PROPOSTI DALLE RICORRENTI.
L'IDONEITÀ DELLA PERIZIA DI PARTE SPROVVISTA DI VALORE PROBATORIO A FONDARE LA DECISIONE DEL GIUDICE. LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLA CONTRIBUENTE.
PROPORRE UN “NON MOTIVO” ALLA CORTE DI CASSAZIONE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
MOTIVAZIONE “PERPLESSA” E VIOLAZIONE DEL MINIMO COSTITUZIONALE( articolo 111, comma 6): QUANDO LA SENTENZA RIPORTA REITERATAMENTE FORMULE DUBITATIVE. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA.
SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.