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SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.

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SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.

Estratto: “(...)nella vicenda in esame, non si pone una questione di corretta e regolare esecuzione del meccanismo del reverse charge cui la norma fa riferimento, che determina la traslazione sul cessionario dell'obbligo di versare l'Iva al posto del cedente (per cui colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi non espone l'Iva in fattura e non è debitore verso l'erario, mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge, è tenuto ad integrarla con l'Iva dovuta e a provvedere alla relativa annotazione nel registro delle vendite) ma solo la riconducibilità delle operazioni al regime in questione”.

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Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 6236 del 5 marzo 2020.

RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza della CTP di Napoli, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso, per Iva ed Irpef per il 2007, nei confronti di A.L. M. Sas di I.L., esercente attività di commercio all'ingrosso di rottami di ferro, limitatamente alla determinazione del maggior reddito d'impresa, mentre aveva ritenuto estendibile all'intera cifra d'affari della società il regime di non imponibilità ex art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972.

La contribuente è rimasta intimata.

                                            CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 74, settimo ed ottavo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR esteso il regime di non imponibilità delle operazioni alla totalità dell'attività d'impresa pur in assenza di documentazione giustificativa.

Rileva l'Ufficio che il riconoscimento parziale del regime in questione in relazione all'attività svolta, effettuato con provvedimento emesso in via di autotutela nelle more del giudizio, era limitato alle operazioni documentate, mentre per il resto il contribuente aveva omesso ogni annotazione e fatturazione.

La ricostruzione del reddito d'impresa, infatti, era stata operata in base ai versamenti e ai prelevamenti, sicché incombeva al contribuente dimostrare la natura delle operazioni e la loro riconducibilità al disposto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972.

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., spettando al contribuente e non all'Ufficio dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime del reverse charge.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, non sono fondati.

2.1. Occorrere premettere, in fatto, che non è controverso, né contestato dall'Ufficio in sede di ricorso e nello stesso accertamento, che l'attività della contribuente era di "compravendita di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi".

In secondo luogo, per quanto risulta dal ricorso e dalla stessa sentenza, la rideterminazione del reddito d'impresa è stata operata con metodo analitico induttivo, tenuto conto in particolare delle operazioni bancarie, senza che, peraltro, a tale risultato si associasse anche una variazione sulla natura e l'oggetto dell'attività sociale.

2.2. Orbene, la CTR, sulla base di tali circostanze, ha ritenuto che il complesso delle operazioni realizzate dalla contribuente fosse inquadrabile nell'ambito delle operazioni previste dall'art. 74, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, fruisse del regime di non imponibilità riconosciuto dalla norma.

2.3. Occorre sottolineare, invero, che, nella vicenda in esame, non si pone una questione di corretta e regolare esecuzione del meccanismo del reverse charge cui la norma fa riferimento, che determina la traslazione sul cessionario dell'obbligo di versare l'Iva al posto del cedente (per cui colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi non espone l'Iva in fattura e non è debitore verso l'erario, mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge, è tenuto ad integrarla con l'Iva dovuta e a provvedere alla relativa annotazione nel registro delle vendite) ma solo la riconducibilità delle operazioni al regime in questione.

Del resto, per quanto emerge dalla stessa sentenza (oltre che dal ricorso), il riconoscimento del regime di non imponibilità per le fatture reperite (presso altra ditta) non è stato ancorato all'osservanza degli adempimenti formali ma solo al dato oggettivo della natura della transazione.

2.4. Non si pone, dunque, una questione di violazione di legge o di inosservanza dei criteri di riparto dell'onere della prova: la CTR ha ritenuto che gli elementi in giudizio fossero sufficienti a ritenere raggiunta la prova della piena riconducibilità della generalità delle operazioni - tutte di cessione di materiali ferrosi - alla fattispecie normativa.

La questione si pone, eventualmente, in termini di sufficienza ed adeguatezza della motivazione, censura questa, peraltro, non più proponibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ratione temporis applicabile (trattandosi di sentenza pubblicata in data 25 ottobre 2012), e, comunque, non proposta.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

                                                    P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 gennaio 2020

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