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LE AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO E IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DEL CREDITO D'IMPOSTA: LEGITTIME ANCHE LE AGEVOLAZIONI ANTERIORI AL 1 GENNAIO 2007.

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LE AGEVOLAZIONI PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO E IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DEL CREDITO D'IMPOSTA: LEGITTIME ANCHE LE AGEVOLAZIONI ANTERIORI AL 1 GENNAIO 2007.

Massima: L'agevolazione per i progetti di investimento di cui al comma 279 della legge n. 296 del 2006 introdotto dall'art. l comma 46 della legge 23/12/2014 n. 190 riconosce il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il l gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013, e specifica che essi si riferiscono anche ai progetti di investimento iniziati in data anteriore al l gennaio 2007. La norma in questione ha risolto un dubbio interpretativo sull'agevolazione in parola, stabilendo che essa si applica anche ai progetti di investimento iniziati prima del l gennaio 2007, con una norma di interpretazione autentica.

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Sentenza del 28/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 7

Fatto e diritto.

Con atto notificato in data 9 novembre 2018 Agenzia Entrate Pescara proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in data 10.4.2018, nei confronti di R. srl.

Esponeva che aveva errato il primo giudice nel ritenere fondato il ricorso. All'udienza del 14 ottobre 2019 la controversia è stata decisa come da dispositivo che segue.

L'appello va respinto. 

L'Agenzia sostiene che l'agevolazione per i progetti di investimento di cui al comma 279 della legge n. 296 del 2006 riguardava solamente le acquisizioni di beni strumentali effettuate dopo il 1/1/2007, e non i progetti iniziati in precedenza, e che non era applicabile alla fattispecie il comma 279 bis, entrato in vigore solo nel 2015.

Senonchè, la norma di cui al comma 279 bis citato, introdotto dall'art. l comma 46 della legge 23/12/2014 n. 190, si riferisce espressamente al beneficio del credito d'imposta in questione, e riguarda gli investimenti effettuati tra il l gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013, e specifica che essi si riferiscono anche ai progetti di investimento iniziati in data anteriore al l gennaio 2017.(? 2007)

E' evidente che la norma in questione ha risolto un dubbio interpretativo sull'agevolazione in parola, stabilendo che essa si applica anche al caso di specie (progetto investimento iniziato prima del l gennaio 2007, acquisizione effettuata dopo), con una norma di interpretazione autentica della normativa allora in vigore. 

Essa si riferisce espressamente al periodo 2007-2013, ovviamente già decorso al momento in cui la norma veniva emanata nel 2014, e quindi non poteva che riguardare tale periodo passato, e non il futuro, come erroneamente sostenuto dall'Ufficio.

Pertanto, l'appello dell'Ufficio è infondato. Nulla per le spese, poiché il contribuente non si è costituito, spese che andrebbero comunque compensate data la incertezza normativa al riguardo. rigetta l'appello. Nulla per le spese.

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