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Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento atteggiandosi lo stesso quale sufficiente e bastevole formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; - in tal senso quindi, il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello «VR» quale «presupposto di esigibilità» deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento meramente fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato ed estraneo rispetto alla spettanza del diritto al rimborso avente quindi mera funzione sollecitatoria dell'attività di verifica dell'Amministrazione idonea a dare impulso e inizio al sub-procedimento amministrativo di esecuzione del rimborso stesso”.

Estratto: “la preclusione all'utilizzazione di tali documenti necessita: la non veridicità della dichiarazione del contribuente, resa nel corso di un accesso, di non possedere la documentazione richiestagli e, più in generale, il suo concretarsi in un sostanziale rifiuto di esibizione; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento”.

Estratto: “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale. (cfr., oltre alle pronunce citate in precedenza, da ultimo, Cass., ord., 9 gennaio 2019, n. 265); - è stato, in proposito, evidenziato che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario; - orbene, la Commissione regionale, nel ritenere sufficiente, al fine della sanatoria del vizio, il mero invio della raccomandata informativa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, omettendo di verificare se la stessa sia stata o meno ricevuta dal destinatario”.

Estratto: “il giudice di appello ha ritenuto che le prestazioni di servizi effettuate dalla contribuente in favore della controllata I. s.p.a. fossero assoggettate ad imposizione sui redditi, in relazione al valore normale alle stesse attribuibile, e che le stesse costituissero operazioni imponibili ai fini dell'applicazione dell'i.v.a.; - così operando, ha omesso di considerare, da un lato, che la rilevanza di tali operazioni ai fini della determinazione del reddito è subordinata alla dimostrazione - eventualmente anche in via presuntiva - del conseguimento da parte della contribuente del relativo corrispettivo; - dall'altro, che le prestazioni di servizio effettuate a titolo gratuito possono non costituire operazioni imponibili ai fini i.v.a. in presenza di determinate circostanze e, in particolare, qualora, come invocato dalla contribuente, siano rese per altre finalità inerenti l'esercizio dell'impresa”.

Estratto: “il giudice di appello, avendo ricostruito la fattispecie concreta in tal senso, ha ritenuto che la stessa non fosse riconducibile all'art. 7 d.l. 323/1996, poichè la fideiussione, cui ineriva il deposito, non era ricollegabile ad un'operazione di finanziamento del depositante o di un terzo, ma veniva a garantire l'adempimento di una prestazione inserita nell'ambito di una complessa fattispecie contrattuale”.

Estratto: “secondo la quale la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Estratto: “non risulta la partecipazione dei soci che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 3.3. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

Hai ereditato o ricevuto dei beni o una quota di essi e hai presentato la relativa dichiarazione di successione o donazione ma il Fisco ti ha notificato un avviso di liquidazione chiedendoti il versamento di una maggiore imposta?

In questa guida vedremo insieme i caratteri principali di questa imposta e analizzeremo 3 (tra tanti altri) esempi di sentenze che hanno annullato avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedevano il pagamento di una maggiore imposta.

Hai acquistato una casa, costituito una società e pagato la relativa imposta di registro, ma il Fisco ti ha notificato un avviso chiedendoti il versamento di una maggiore imposta?

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