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Estratto: “nell'accertamento delle imposte sui redditi "l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene”.

Estratto: “Il giudice tributario non può confermare, infatti, la legittimità dell'accertamento in relazione a presupposti di fatto o ragioni di diritto diverse da quelle che si pongono in termini di motivazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 aprile 2014, n. 7961). 7.2. È sufficiente in proposito osservare come nella fattispecie in esame nessun accertamento bancario ai sensi della citata norma sia stato svolto dall'Amministrazione finanziaria”.

Estratto: “fondata, la doglianza dei ricorrenti volta ad evidenziare come già in sé, sul piano del ragionamento inferenziale, la presunzione del conseguimento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati per l'anno in contestazione in virtù dell'applicazione di maggiore percentuale di ricavo da parte dell'Ufficio rispetto a quella dichiarata dalla società contribuente si ponga come conseguenza della comparazione di dati non omogenei. Incontroversa, in fatto, la circostanza dedotta dalla società che, diversamente da quanto praticato in precedenza, a partire dal 2005 la vendita di biancheria è stata effettuata dalla società prevalentemente all'ingrosso, laddove, fino all'anno precedente, era stata svolta esclusivamente al dettaglio”.

Trasferirsi all’estero è una possibilità che in molti prendono in considerazione, specie come reazione alla crisi economica che ha riguardato per diverso tempo l’Italia.

Non sempre però, il trasferimento viene compiuto in maniera corretta.

Vediamo allora quando il trasferimento all’estero può comportare conseguenze, anche molto gravi, per il cittadino/contribuente e quando invece è l’Agenzia delle Entrate a sbagliarsi.

Chi emette fatture false è duramente sanzionato dal nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, l’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, al di là del loro importo. La pena potrebbe addirittura essere aumentata dal Decreto Fiscale sino ad 8 anni di carcere.

Estratto: “In conclusione la sentenza non ha seguito i principi elaborati dalla giurisprudenza al fine della individuazione dei presupposti per l'assoggettamento del professionista ricorrente all'imposta regionale sulle attività produttive. Manca infatti chiarezza sia sulla incidenza dei beni strumentali utilizzati nell'attività professionale, e cioè se essi costituivano elementi indispensabili per l'esercizio della professione, oppure se la loro consistenza potesse implementare la struttura organizzativa del proprio lavoro, sia sulla influenza della collaborazione di soggetti terzi, cioè se riconducibile all'esercizio di mansioni collaborative meramente esecutive, irrilevanti ai fini del riconoscimento della autonoma organizzazione, o se professionalmente qualificate e come tali necessariamente coordinate dal professionista titolare dello studio, con conseguente sussistenza di una organizzazione autonoma”.

Estratto: “non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per € 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori € 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli. La sentenza impugnata, invero, è in parte elusiva del dibattito processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che - non ha poteri di equità sostitutiva”.

Estratto: “la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata”.

Estratto: “Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l'accertamento della correttezza o meno della notifica delle cartelle esattoriali dal mancato pagamento delle quali è scaturito il provvedimento di fermo amministrativo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.