Estratto: “nell'accertamento delle imposte sui redditi "l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene”.
Estratto: “Il giudice tributario non può confermare, infatti, la legittimità dell'accertamento in relazione a presupposti di fatto o ragioni di diritto diverse da quelle che si pongono in termini di motivazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 aprile 2014, n. 7961). 7.2. È sufficiente in proposito osservare come nella fattispecie in esame nessun accertamento bancario ai sensi della citata norma sia stato svolto dall'Amministrazione finanziaria”.
Estratto: “fondata, la doglianza dei ricorrenti volta ad evidenziare come già in sé, sul piano del ragionamento inferenziale, la presunzione del conseguimento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati per l'anno in contestazione in virtù dell'applicazione di maggiore percentuale di ricavo da parte dell'Ufficio rispetto a quella dichiarata dalla società contribuente si ponga come conseguenza della comparazione di dati non omogenei. Incontroversa, in fatto, la circostanza dedotta dalla società che, diversamente da quanto praticato in precedenza, a partire dal 2005 la vendita di biancheria è stata effettuata dalla società prevalentemente all'ingrosso, laddove, fino all'anno precedente, era stata svolta esclusivamente al dettaglio”.
Trasferirsi all’estero è una possibilità che in molti prendono in considerazione, specie come reazione alla crisi economica che ha riguardato per diverso tempo l’Italia.
Non sempre però, il trasferimento viene compiuto in maniera corretta.
Vediamo allora quando il trasferimento all’estero può comportare conseguenze, anche molto gravi, per il cittadino/contribuente e quando invece è l’Agenzia delle Entrate a sbagliarsi.
Chi emette fatture false è duramente sanzionato dal nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, l’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, al di là del loro importo. La pena potrebbe addirittura essere aumentata dal Decreto Fiscale sino ad 8 anni di carcere.
Estratto: “In conclusione la sentenza non ha seguito i principi elaborati dalla giurisprudenza al fine della individuazione dei presupposti per l'assoggettamento del professionista ricorrente all'imposta regionale sulle attività produttive. Manca infatti chiarezza sia sulla incidenza dei beni strumentali utilizzati nell'attività professionale, e cioè se essi costituivano elementi indispensabili per l'esercizio della professione, oppure se la loro consistenza potesse implementare la struttura organizzativa del proprio lavoro, sia sulla influenza della collaborazione di soggetti terzi, cioè se riconducibile all'esercizio di mansioni collaborative meramente esecutive, irrilevanti ai fini del riconoscimento della autonoma organizzazione, o se professionalmente qualificate e come tali necessariamente coordinate dal professionista titolare dello studio, con conseguente sussistenza di una organizzazione autonoma”.
Estratto: “non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per € 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori € 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli. La sentenza impugnata, invero, è in parte elusiva del dibattito processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che - non ha poteri di equità sostitutiva”.
Estratto: “la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata”.
Estratto: “Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l'accertamento della correttezza o meno della notifica delle cartelle esattoriali dal mancato pagamento delle quali è scaturito il provvedimento di fermo amministrativo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Estratto: “le considerazioni espresse dal giudice del gravame non sono corrette, in quanto le stesse postulano che il ricorso per revocazione ordinaria sarebbe svincolato dal rispetto di termini di decadenza. In realtà, la previsione contenuta nell'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, ha unicamente la finalità di stabilire in quali casi è consentita la proposizione del ricorso per revocazione, ma non ha la funzione di definire i termini di decadenza ai fini della tempestiva proposizione, profilo disciplinato, piuttosto, dall'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario in forza del richiamo di cui all'art. 49, del decreto legislativo n. 546/1992. In particolare, l'art. 327, cod. proc. civ, prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che la revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che non sussistano i presupposti contemplati dal successivo comma secondo”.
Estratto: “dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.
Estratto: “"In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario”.
Estratto: “l'avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l'inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell'allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell'Ufficio, non può gravare sul contribuente l'onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c. c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte".