Estratto: “Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la fattispecie impositiva, - che, per quel che qui rileva, recepisce in gran parte i contenuti della previgente disciplina (d.p.r. 29 settembre 1973, n.597, art. 76), sia pur disancorati dalla nozione di intento speculativo (connotata «da un notevole grado di indeterminatezza»; così Cass., 17 maggio 2017, n. 12320) e ricondotti ad un «criterio di tipo descrittivo e classificatorio delle fattispecie» impositive (così Corte Cost., 12 aprile 2002, n. 109; v., altresì, Corte Cost., 27 luglio 1995, n. 410 nonché Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352; Cass., 2 marzo 1999, n. 1749), - ha (qui) carattere complesso, e si atteggia quale fattispecie giuridica a formazione progressiva che, ai fini del perfezionamento dell'obbligazione fiscale (per la plusvalenza realizzata), richiede la ricorrenza di un duplice elemento integrato, quanto all'ipotesi della lottizzazione, dall'autorizzazione (adozione) del relativo piano e dalla vendita del terreno nello stesso piano incluso (v. Cass., 4 novembre 2015, n. 22488; Cass., 26 giugno 2013, n. 16083; Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352). Se, dunque, l'atto di vendita perfeziona la fattispecie impositiva (v., anche, Cass., 24 luglio 2013, n. 17960; v., altresì, Cass., 4 settembre 2013, n. 20277 ov'è il rilievo che «Nel caso della lottizzazione dei terreni, l'attitudine materiale del bene diviene anche una qualità giuridica dello stesso assumendo un rilievo impositivo non in sè - fuoriuscendo in generale da una tassazione in quanto tale - ma solo allorché il bene entra in circolazione e viene scambiato.»), l'obbligazione tributaria (per la plusvalenza realizzata) costituisce l'effetto del contestuale concorrere (quale fatto giuridico interno alla fattispecie) di un piano di lottizzazione (autorizzato) in difetto del quale (avuto, qui, riguardo alla specifica ipotesi che si assume integrata nella fattispecie) la stessa vendita non sarebbe idonea a costituire quell'effetto tributario di fattispecie; e, così rilevando il piano di lottizzazione autorizzato, sempre all'interno della fattispecie produttiva dell'obbligazione debbono ritenersi collocate quelle attività che risultano giuridicamente rilevanti ai fini dell'integrazione di detto (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie impositiva, quale, nel caso che ne occupa, la convenzione di lottizzazione.”
Estratto: “Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie trattandosi di giudizio non esaurito, ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo «arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito», dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione «limitatamente alle parole "o compensi"».
Estratto: “la C.T.R. non sembra aver tenuto conto nella sentenza gravata, la cui motivazione, malgrado il principio di prova fornito dal ricorrente, non contiene alcuna considerazione al riguardo. Invero come questa Corte ha più volte ribadito, nel processo tributario il giudice, pur dovendo procedere ad una propria ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell'onere della prova, ben può tener conto di elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva”.
Estratto: “il metodo seguito dall'ufficio per ricostruire i ricavi relativi all'anno 2004 attraverso un mero riferimento alle presunte prenotazioni annotate nei primi quattro mesi dell'anno 2008, si pone infatti in contrasto con il principio fondamentale dell'imposizione fiscale costituito dall'inerenza e riferibilità dei dati ad uno specifico periodo d'imposta, non essendo consentito che l'accertamento operato per un periodo d'imposta possa estendersi in via presuntiva al reddito imponibile di un altro periodo d'imposta in virtù della supposizione della costanza dei flussi reddituali; supposizione che non trova alcun fondamento nel potere dell'Ufficio di avvalersi, nell'accertamento del reddito o del maggior reddito, "di dati e notizie comunque raccolti", dovendo questi riguardare un ben individuato periodo di imposta e non contiene nessuna forza logica presuntiva della supposta costanza”.
Estratto: “in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia".
Estratto: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi”.
Estratto: “La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni”.
Estratto: “Inammissibile, infine, è la censura di cui al terzo motivo, relativa alla pretesa omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che essa si traduce nella riproduzione della parte dell'appello erariale nella quale si sostiene che (…). Nella sostanza, quindi, la ricorrente chiede di reiterare, modificandolo, il giudizio di fatto operato dal giudice di secondo, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito”.
Estratto: “l'applicazione dell'immanente principio generale di ragionevolezza, imponga di ritenere che il beneficio della riduzione fiscale, nella specie del quaranta per cento, spetti a tutti, nella misura del pagamento sotto del 40% del dovuto, sia per chi ha già pagato, ed, anche, in favore di chi non ha ancora corrisposto l'imposta; 10. al riguardo, ulteriormente, va segnalato come per fattispecie analoghe, inerenti le normative intervenute per il sisma Sicilia del 2000, e per il sisma interessante l'Umbria e le Marche (2002), questa Corte ha emesso pronunce, assolutamente conformi al principio sopra esposto (Cass. n. 10242/13-Cass. n. 23589/12).”
Estratto: “secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”
Estratto: “la CTR ha considerato tout court insufficiente la prova fornita dal contribuente sulla base di un diverso e non condivisibile criterio di prova, esigendo, cioè, che il contribuente dimostrasse non soltanto il possesso di redditi di importo idoneo a giustificare la spesa per incrementi patrimoniali (nella specie, …), ma anche che proprio quei redditi fossero stati impiegati per sostenere le suddette spese; né ha esaurientemente dato conto delle ragioni della ritenuta assenza degli ulteriori elementi atti ad integrare la prova contraria.”
Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”
Estratto: “anche in materia di IVA è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell'«iter» procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l'erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario (cfr. Cass. n. 3904/2004, confr. Cass. n. 20119/2018).”