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Estratto: “secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”

Estratto: “la CTR ha considerato tout court insufficiente la prova fornita dal contribuente sulla base di un diverso e non condivisibile criterio di prova, esigendo, cioè, che il contribuente dimostrasse non soltanto il possesso di redditi di importo idoneo a giustificare la spesa per incrementi patrimoniali (nella specie, …), ma anche che proprio quei redditi fossero stati impiegati per sostenere le suddette spese; né ha esaurientemente dato conto delle ragioni della ritenuta assenza degli ulteriori elementi atti ad integrare la prova contraria.”

Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

Estratto: “anche in materia di IVA è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell'«iter» procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l'erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario (cfr. Cass. n. 3904/2004, confr. Cass. n. 20119/2018).”

Estratto: “la motivazione del giudice di appello, pur avendo colto la ratio dell'indennità da perdita dell'avviamento, ne stravolge la natura, laddove afferma che tale indennità ha natura corrispettiva e, quindi, sarebbe parte del contenuto sinallagmatico del negozio per il fatto che l'indennità va, da un lato, a controbilanciare l'obbligazione di facere di restituzione dell'immobile in capo al conduttore e, dall'altro, va a remunerare l'incremento di valore acquisito dall'immobile. La pronuncia stravolge il significato dell'indennità, sia perché non coglie l'aspetto causale della prestazione indennitaria, che si colloca «a valle» dello scioglimento del contratto (quando il vincolo negoziale non è più esistente), sia perché non individua la funzione tipica dell'indennità, che non è quella di remunerare una prestazione di facere (caratteristica o meno) del conduttore (come vorrebbe la Corte di merito in relazione all'obbligazione di restituzione dell'immobile), ma è quella di compensare le esternalità positive acquisite dal locatore in favore del conduttore. E' proprio questo arricchimento del locatore - e il conseguente impoverimento del conduttore scaturente dalla cessazione del contratto - che è fonte della corresponsione dell'indennità, la quale, lungi dall'essere legata al sinallagma contrattuale, da un lato trova fonte nella legge, dall'altro si colloca al di fuori del nesso sinallagmatico tra prestazione caratteristica del contratto (messa a disposizione dei locali) e corrispettivo (canone), costituendo condizione dell'azione esecutiva di rilascio.”

Estratto: “la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, nonostante il tempestivo e rituale disconoscimento della scrittura privata, ha ritenuto fosse onere della parte proporre anche la querela di falso ed in mancanza, pur senza aver proceduto alla procedura di verificazione, ha considerato la scrittura disconosciuta valida ed efficace e quindi prova idonea della sussistenza della plusvalenza sottoposta a tassazione.

Estratto: “la CTR, che pur ha fatto corretta applicazione di tali principi nel disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare in concreto l'esatto valore di stima, è poi pervenuta con una motivazione insufficiente e non argomentata ad adottare come parametro di decisione gli esiti della stessa, di cui ha, nello stesso tempo, evidenziato la sinteticità e apoditticità per aver individuato "salomonicamente" il valore al mq facendo la semplice media tra quello massimo e quello minimo risultante dal listino. La motivazione risulta inoltre carente per non aver preso in considerazione i prezzi medi delle aree similari offerte dai contribuenti in comparazione; innegabile infine l'omessa pronuncia sulla denuncia relativa alla carenza del profilo soggettivo delle sanzioni”.

Estratto: “Come correttamente evidenziato dalle decisioni di merito non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimessa alla volontà di un terzo, nella sua qualità di potenziale conduttore; inoltre è innegabile che nel caso in esame la realizzazione della condizione era collegata ad un interesse apprezzabile, quello del contraente ad acquistare il terreno solo nel momento in cui fosse stato certo dell'esito positivo di una ulteriore operazione finanziaria, che aveva ad oggetto la locazione del compendio immobiliare da realizzare sullo stesso. Ne consegue la corretta applicazione del primo comma dell'art. 27 cit. e quindi della tassazione in misura fissa ivi prevista”.

Estratto: “nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.