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Eventi sismici: in quali casi trova applicazione la normativa sul rimborso delle imposte? La Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza già sfavorevole all’Agenzia della Commissione Tributaria.

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Estratto: “l'applicazione dell'immanente principio generale di ragionevolezza, imponga di ritenere che il beneficio della riduzione fiscale, nella specie del quaranta per cento, spetti a tutti, nella misura del pagamento sotto del 40% del dovuto, sia per chi ha già pagato, ed, anche, in favore di chi non ha ancora corrisposto l'imposta; 10. al riguardo, ulteriormente, va segnalato come per fattispecie analoghe, inerenti le normative intervenute per il sisma Sicilia del 2000, e per il sisma interessante l'Umbria e le Marche (2002), questa Corte ha emesso pronunce, assolutamente conformi al principio sopra esposto (Cass. n. 10242/13-Cass. n. 23589/12).”

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 29372 del 13 novembre dell'anno 2019

RILEVATO che:

con sentenza n. 148/27/13, depositata il 8/5/2013, la CTR della Puglia accoglieva l'appello proposto da MG e MP avverso la decisione di primo grado, avente ad oggetto il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in merito all'istanza presentata dai contribuenti, in qualità di residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici del 31/10/2002, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 28/01/09, per ottenere il rimborso delle imposte versate per IRPEF, Addizionali Regionale e Comunale, per i periodi d'imposta 2002/2008;

secondo la CTR, ai predetti contribuenti, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Puglia il 31 ottobre 2002, andava riconosciuto il diritto al rimborso di quanto versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 28/01/2009, in quanto, la tesi sostenuta dall'Ufficio, secondo il quale la normativa in questione consentirebbe soltanto di corrispondere il residuo dovuto, ridotto al 40%, in 120 rate, al netto dei versamenti già effettuati, e non di ottenere il rimborso di quanto versato, determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra chi le imposte le ha pagate, anche in un periodo di sospensione, e chi non le ha corrisposte;

avverso tale pronuncia ricorre l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi e depositando memoria ai sensi dell'art. 380 bis - 1, c.p.c.;

MG e MP, ritualmente intimati, resistono con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. con il primo motivo dedotto viene denunciata in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c., la violazione della Decisione della Commissione Europea n. C (2012) 7128 Final  del 17 ottobre 2012„ per non avere, la CTR disatteso l'ingiunzione di sospensione della norma agevolativa in questione, in

attesa della decisione finale circa la compatibilità dei predetti regimi agevolativi rispetto alle disposizioni recate dall'ordinamento comunitario;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360, 1°, n.3, c.p.c., la violazione dell'art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 2009, dell'art. 3, comma 2, della legge n. 201 del 2008, nonché dell'art.1 dei DD.MM 15/11/2002 e 9/1)2009, atteso che in base a tali disposizioni, la riduzione del carico fiscale può essere disposta esclusivamente per le imposte non versate per effetto della sospensione di legge e ancora dovute;

3. con il terzo motivo l'Ufficio lamenta, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.p.c.;

4. il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte;

5. con riferimento al primo motivo è rilevante osservare che, ai sensi di quanto stabilito nella soprarichiamata decisione della Commissione Europea C(2012) 7128 Final, lo svolgimento di un'attività d'impresa costituisce limite all'applicabilità del beneficio in esame, di conseguenza, attenendo il presupposto d'imposta, oggetto del presente giudizio, a richieste di rimborso attinenti ad IRPEF ed Addizionali Regionali e Comunali, non risulta conferente la censura dell'Agenzia delle Entrate, che fà riferimento a presupposto d'imposta del tutto diverso rispetto a quello oggetto di sospensione sulla base della decisione comunitaria (svolgimento dell'attività d'impresa);

6. peraltro, parte ricorrente sul punto specifico nulla contesta od indica, in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione del beneficio fiscale, in particolare, in ordine alla natura dell'attività professionale espletata dai controricorrenti;

7. parimenti infondato s'appalesa il secondo motivo;

8. il quesito sottoposto all'esame del Collegio consiste nello stabilire se tale normativa di favore, e cioè, per quanto qui interessa, la riduzione al quaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute per ciascun tributo, operi nei soli confronti dei soggetti che non abbiano, alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, ancora provveduto al pagamento, oppure anche, mediante lo strumento del rimborso del sessanta per cento del versato, nei confronti di chi, come i controricorrenti, abbiano, nonostante la sospensione, pagato i tributi nei termini di legge;

9. sul tema dedotto si è consolidato un orientamento di questa Corte (Cass. n. 19037/14) che il Collegio condivide pienamente, in base al quale, nella specifica materia oggetto della presente controversia, l'applicazione dell'immanente principio generale di ragionevolezza, imponga di ritenere che il beneficio della riduzione fiscale, nella specie del quaranta per cento, spetti a tutti, nella misura del pagamento sotto del 40% del dovuto, sia per chi ha già pagato, ed, anche, in favore di chi non ha ancora corrisposto l'imposta; 10. al riguardo, ulteriormente, va segnalato come per fattispecie analoghe, inerenti le normative intervenute per il sisma Sicilia del 2000, e per il sisma interessante l'Umbria e le Marche (2002), questa Corte ha emesso pronunce, assolutamente conformi al principio sopra esposto (Cass. n. 10242/13-Cass. n. 23589/12);

11. il terzo motivo, in quanto connesso a quanto divisato in ordine al primo motivo di gravame va ritenuto assorbito;

12. conclusivamente, il ricorso va rigettato, e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ragione di euro per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28.02.2019.

 

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