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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 29201 del 12 novembre 2019
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società contribuente aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate recuperava una maggiore Iva, Ires e Irap, avendo accertato la partecipazione della medesima ad una frode carosello e omesso la dichiarazione dei redditi anno 2005;
avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, rispetto all'accertamento dell'Agenzia delle entrate in ordine alla frode carosello cui era coinvolta la ricorrente nonché alla parziale lacunosità della dichiarazione dei redditi, la società non aveva prodotto alcuna documentazione che consentisse di accertare la sua estraneità e la veridicità della fattispecie in contestazione;
avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;
considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per avere omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento al fine di ritenere legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto del fatto che non era stata fornita la prova del comportamento della ricorrente finalizzato a perpetrare la frode, non essendo gli elementi addotti dotati dell'idoneità di prova presuntiva;
con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., avendo ritenuto che la ricorrente aveva preso parte ad una frode carosello senza che gli elementi fondanti tali circostanza fossero stati provati, in particolare la conoscenza della frode e la partecipazione della ricorrente al disegno fraudolento; i motivi, che possono essere esaminati unitamente in quanto connessi, trattando gli stessi, sotto diversi profili, il tema della prova nell'ambito di un'operazione cd. soggettivamente inesistente inserita in una "frode carosello", sono complessivamente fondati; va osservato che i motivi di ricorso, sebbene non correttamente rubricati, espongono nel contenuto la doglianza del mancato esame, da parte del giudice del gravame, degli elementi di prova presuntiva forniti dall'amministrazione finanziaria al fine di accertare la partecipazione della ricorrente alla frode carosello nella quale, secondo la prospettazione contenuta nell'avviso di accertamento, la società TT s.r.l. avrebbe avuto il ruolo di soggetto interposto;
a tal proposito, va evidenziato che, secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851);
la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di prima grado, offre una motivazione priva del ragionamento logico giuridico seguito, poichè non esplicita in alcun modo la propria valutazione delle emergenze istruttorie alla stregua delle regole di riparto dell'onere probatorio applicabili al caso in esame, risolvendo il proprio convincimento in una mera petizione di principio, ricavando solo dalle mere argomentazioni addotte dalle parti che, nella fattispecie, sussisteva una frode carosello nella quale era coinvolta la società ricorrente ed affermando che nessuna prova aveva assolto la medesima, in tal modo senza verificare se gli elementi indiziari prodotti dall'amministrazione finanziaria avevano l'idoneità probatoria al fine dell'accertamento dell'oggettiva fittizietà del soggetto interposto e della consapevolezza della ricorrente di partecipare alla frode; ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2019.
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